COMUNICATO - Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. (14A09994)

(Omissis). Art. 33. Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2016 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni e' incrementata per scaglioni di reddito: di 0 punti percentuali per reddito fino a euro 15.000,00;

di 2,07 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;

di 2,08 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00;

di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00;

di 2,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00. 2. E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 all'U.P.B. 18.110 «Spese compensative dell'Entrata» il «Fondo di garanzia a valere sul maggior gettito derivante dall'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef» con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017. 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con l'incremento dell'U.P.B. 1.1.1. «Imposte» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 con una previsione di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017. 4. La Giunta regionale puo' individuare misure alternative di copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre 2016 attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e contenimento nelle more dell'approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari e di bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione di cui al comma 1. Art. 34. Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2014 1. Per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle...

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