COMUNICATO - Statuti di partiti politici iscritti alla data del 31 marzo 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13. (16A03201)

STATUTO DEL PARTITO DIE FREIHEITLICHEN Deliberato dall'assemblea costitutiva del 7 dicembre 1992 con successive modifiche approvate dal quinto congresso straordinario il 24 ottobre 2015, come integrato in data 19 gennaio 2016. § 1 Denominazione, simbolo, sede e ambito di attivita' (1) Il partito e' denominato "Die Freiheitlichen" con l'aggiunta "L'Alleanza liberal-democratica". (2) Il simbolo del partito e' rotondo e si compone di una F bianca su sfondo blu-giallo. Il simbolo del partito e' allegato al presente statuto. (3) La sua attivita' si estende a tutta la provincia di Bolzano e al territorio dell'UE. La sede fiscale e' sita presso il rispettivo presidente del partito o in un'altra sede definita dal direttivo provinciale del partito. (4) La sede legale del partito si trova nel Comune di Terlano, Via Chiesa 62. (5) Il partito punta ad allestire a livello comprensoriale e locale e in altri settori proprie strutture partitiche senza un'autonoma personalita' giuridica. (6) Die Freiheitlichen sono un partito di minoranza a salvaguardia dei gruppi etnici tedesco e ladino in Sudtirolo e rivendicano il diritto all'autodeterminazione dei popoli ai sensi dell'art. 1 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite. § 2 Scopo (1) Die Freiheitlichen sono un partito politico avente lo scopo di raggruppare persone con uno stesso orientamento ideologico sotto una direzione autoeletta per attuare una politica libertaria, cristiana, sociale, federalista ed europea sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Per l'attivita' del partito risultano determinanti il programma partitico deliberato dal congresso provinciale del partito, le linee guida e le risoluzioni. (2) Per il raggiungimento di questo obiettivo si ricorre in particolare: a) alla pubblicita' sugli obiettivi del partito mediante assemblee, conferenze, incontri informali e altre manifestazioni;

  1. alla partecipazione con una propria lista di candidati alle elezioni degli organi legislativi, nonche' di altri organi di rappresentanza e enti di diritto pubblico secondo il relativo ordinamento elettorale;

  2. alla pubblicazione di stampati di ogni tipo;

  3. alla realizzazione di centri di consulenza per gli iscritti, nonche' all'organizzazione di conferenze, corsi ecc. per l'informazione degli iscritti. § 3 Reperimento delle risorse finanziarie (1) Il reperimento delle risorse finanziarie avviene tramite a) quote associative, donazioni ed altre elargizioni;

  4. ricavi di manifestazioni organizzate dal partito nonche' di attivita' di promozione e del patrimonio del partito;

  5. contributi degli eletti, appartenenti al partito. (2) Le risorse vengono impiegate per la copertura dei costi connessi al perseguimento degli obiettivi del partito e dello scopo del partito. (3) L'importo minimo delle quote associative e dei contributi degli eletti vengono stabiliti dal direttivo provinciale del partito. § 4 Membri (1) Il partito e' composto di membri ordinari e membri sostenitori, nonche' di membri onorari. (2) Possono divenire membri ordinari persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e che aderiscano ai principi del partito. (3) Possono divenire membri sostenitori persone fisiche che sostengano gli obiettivi del partito con denaro e prestazioni in natura, oppure in altro modo. (4) Sono membri onorari le persone che abbiano acquisito particolari meriti nel partito. § 5 Acquisizione della qualita' di membro (1) La qualita' di membro si acquisisce mediante l'ammissione in base ad una richiesta di adesione (dichiarazione di adesione). Sull'ammissione decide il direttivo del partito. (2) I membri onorari vengono nominati dal direttivo provinciale del partito. (3) L'ammissione puo' essere respinta senza indicazione dei motivi. § 6 Fine della qualita' di membro (1) La qualita' di membro viene meno in seguito a: a) morte b) recesso volontario c) esclusione d) in caso di mancato pagamento per due anni successivi della quota associativa annuale. (2) La facolta' di recedere dal partito sussiste in qualsiasi momento. Deve essere comunicata per iscritto al partito. (3) Nel caso di esclusione ovvero di recesso volontario il membro non puo' vantare pretese sul patrimonio o su altri diritti di credito del partito. (4) L'esclusione di un membro puo' essere disposta, qualora il membro appartenga ad un altro partito politico, oppure qualora il suo comportamento sia idoneo a, a) danneggiare la reputazione del partito b) compromettere la coesione del partito c) nuocere agli scopi del partito. (5) L'esclusione puo' essere analogamente disposta, qualora il membro commetta gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi o se, in caso di controversie connesse ai suoi rapporti con il partito, non si assoggetti al lodo del collegio arbitrale. (6) L'esclusione viene pronunciata dal direttivo provinciale del partito. In caso di pericolo di danno da ritardo, dal presidente provinciale del partito che dovra' richiedere un'immediata ratifica da parte del successivo direttivo provinciale del partito. Ai fini della delibera di esclusione e' necessaria una maggioranza di due terzi alla presenza di due terzi dei membri. (7) Contro l'esclusione puo' essere adito entro il termine di 30 giorni il competente collegio arbitrale del partito. Il membro escluso ha diritto di essere sentito di persona dal collegio arbitrale. Il collegio arbitrale del partito decide nel termine di due mesi. (8) La decisione in merito all'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato. § 7 Diritti dei membri del partito (1) I membri ordinari sono autorizzati, ai sensi del presente statuto, a partecipare di persona ai convegni del partito, a prendere la parola in tali occasioni, a presentare mozioni e a partecipare con il loro voto all'adozione delle delibere e alle elezioni. Possono votare agli incontri dei gruppi locali, comprensoriali e ai congressi provinciali del partito sostanzialmente tutti i membri ordinari che abbiano comprovatamente versato entro la data di questi congressi la loro quota annuale per l'anno in corso. (2) I membri ordinari possono essere eletti o inviati come delegati negli organi del partito. (3) Tutti i membri del partito possono beneficiare del sostegno del partito in conformita' con i suoi obiettivi e partecipare alle manifestazioni generali del partito. Sono autorizzati a portare il simbolo del partito. (4) Gli eletti, i funzionari e gli addetti permanenti del partito devono essere membri ordinari. Le eccezioni devono essere approvate dal direttivo del partito. (5) I membri godono di trattamento uguale indipendentemente dal loro sesso. Il partito promuove la parita' di donne e uomini, anche tramite specifiche azioni per garantire la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi del partito. La composizione delle liste di candidati in occasione di elezioni avviene nel rispetto di questi principi. (6) La composizione delle liste di candidati in occasione di elezioni avviene nel rispetto di questi principi. I dati personali e le dichiarazioni dei membri nonche' quelli delle persone richiedenti l'adesione sono trattati in modo riservato nel rispetto delle normative vigenti in materia e non vengono comunicati a terzi. Si rispetta la vita privata dei membri. § 8 Obblighi dei membri del partito (1) Le quote associative devono essere corrisposte secondo le linee guida del direttivo provinciale del partito. (2) Tutti i membri sono tenuti a sostenere gli obiettivi e i principi del partito, a tenera alta sotto ogni profilo la reputazione del partito e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi del partito. Sono anche tenuti ad attenersi allo statuto e alle altre disposizioni a disciplina dell'attivita' del partito, nonche' alle delibere regolarmente adottate dagli organi del partito. § 9 Organi del partito Sono organi del partito: (1) il congresso provinciale del partito (2) il direttivo provinciale del partito (3) l'ufficio di presidenza (4) il presidente provinciale del partito (5) il segretario generale (6) l'addetto alle finanze (7) il collegio arbitrale del partito (8) i revisori dei conti (9) i gruppi comprensoriali e le altre sottosezioni del partito § 10 Il congresso provinciale del partito (1) Il congresso provinciale del partito si compone di tutti i membri ordinari. (2) Il congresso ordinario provinciale del partito deve essere convocato dal presidente provinciale del partito almeno una volta ogni tre anni;

    la convocazione deve essere comunicata agli aventi diritto a partecipare con almeno cinque settimane di anticipo con indicazione dell'ordine del giorno, pubblicato a mezzo stampa o mediante un invito scritto. Ora, sede e ordine del giorno vengono decisi dal direttivo provinciale del partito. (3) Un congresso straordinario del partito puo' essere convocato dal presidente provinciale in qualsiasi momento per una ragione particolare con l'osservanza di un termine di preavviso di una settimana. Deve essere convocato e tenuto entro un termine di quattro settimane, qualora lo deliberi il direttivo provinciale del partito, oppure qualora venga richiesto da almeno un terzo dei membri su determinati punti da trattare. (4) Il congresso del partito e' validamente costituito in prima convocazione alla presenza di meta' dei membri + 1. In seconda convocazione - da effettuare almeno mezz'ora dopo - il numero legale si considera comunque raggiunto a prescindere dal numero dei membri presenti. (5) Le candidature per la carica di presidente...

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