COMUNICATO - Statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale (15A07619)

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «MODERATI» Art. 1. Denominazione 1. E' costituito il Movimento politico denominato «Moderati». Art. 2. Sede e durata 1. Il Movimento ha la propria sede legale, nel territorio dello Stato, in Torino, via XX Settembre n. 9. Non sono previste articolazioni territoriali. 2. Eventuali modifiche della sede legale, nel territorio dello Stato, sono deliberate dal consiglio direttivo e ratificate dal congresso nella prima riunione successiva alla modifica. 3. La durata del Movimento e' illimitata. Art. 3. Scopi e finalita' 1. Il Movimento, senza finalita' di lucro, e' di ispirazione cristiana, interprete dei valori religiosi e civili del popolo italiano, aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di condividere un comune, solidale impegno. 2. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico un sistema di valori fondato sulla priorita' della persona, sul diritto alla vita, sulla liberta' e sulle dignita' di ogni essere umano, sulla reciprocita' tra uomo e donna, sulla centralita' della famiglia, sulla solidarieta', sul rispetto dell'ambiente, su una visione di sviluppo sostenibile, sull'etica della concezione della societa' fondata sui valori comunitari, sullo Stato di diritto, garante per la liberta' e giustizia, sussidiarieta' e rispetto delle autonomie, attuazione del federalismo regionale, vicinanza delle istituzioni al cittadino e pratica della moderazione. 3. Il Movimento ha una visione dell'economia e del mercato in cui la liberta' di iniziativa o la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo ed in cui le istituzioni assicurano le regole ed atti concreti per garantire i piu' deboli. Ha un programma di priorita' nazionali che comportano l'impegno per una societa' accogliente, un Paese vivibile, un potere pubblico affidabile e garante della sicurezza del cittadino e quindi uno Stato amico, con una scelta per l'Europa ispirata all'idea federale, e ad una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarieta' e sulla difesa dei diritti umani, sulla cooperazione fra gli Stati e la soluzione pacifica delle controversie. Art. 4. Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale 1. Il simbolo del Movimento, che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera «A», e' rappresentato da un cerchio suddiviso in tre parti: la parte superiore che reca i colori della bandiera italiana: da sinistra verde, bianco e rosso;

la parte centrale che reca su sfondo bianco la scritta di colore blu: «moderati»;

la parte inferiore che reca uno sfondo blu. 2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale. 3. Tale contrassegno e' nella disponibilita' del segretario che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente. Art. 5. Aderenti 1. Possono aderire al Movimento tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta', indipendentemente dalla loro cittadinanza, che non risultino appartenere a nessun altro Movimento o Partito politico, che si riconoscano negli scopi e finalita' del Movimento ed accettino le regole dettate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti emanati. 2. Il Movimento garantisce pari opportunita' tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. 3. Non e' ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Movimento. 4. L'adesione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. 5. Il Movimento assicura il rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza e di identita' personale di ciascuno dei suoi iscritti, nonche' la tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia e, in particolare, delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali modifiche della vigente disciplina normativa e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Art. 6. Diritti e doveri degli aderenti 1. Gli/le aderenti hanno il diritto di: partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Movimento;

esercitare personalmente il proprio voto ed essere candidati/e nell'elezione degli organi del Movimento, se maggiorenni;

conoscere le determinazioni del consiglio direttivo e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica del Movimento;

ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento. 2. Gli/le aderenti sono tenuti a: contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;

contribuire al sostegno economico del Movimento, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo;

rispettare il presente statuto e i regolamenti adottati;

favorire la partecipazione e l'adesione di altri uomini e altre donne al Movimento. Art. 7. Ammissione degli/delle aderenti 1. La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo e contenere l'impegno dell'aspirante aderente ad attenersi a quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti adottati e, in generale, a rispettare le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal congresso. 2. Il consiglio direttivo con provvedimento motivato puo' opporre diniego alla domanda di ammissione. Art. 8. Perdita della qualifica di aderente 1. La qualifica di aderente si perde in caso di mancato rinnovo e versamento della quota associativa annuale, per espulsione, per recesso, per scioglimento del Movimento e per causa di morte. 2. La perdita della qualifica di aderente comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento. 3. La misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un/una aderente viene deliberata dal consiglio direttivo, su proposta del segretario, nei confronti di colui che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti eventualmente adottati e alle deliberazioni adottate dagli organi del Movimento;

  1. svolga attivita' contrarie agli interessi del Movimento;

  2. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, al Movimento. 4. Preliminarmente all'adozione della misura dell'espulsione, l'aderente sottoposto a procedimento disciplinare deve essere posto a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati e ascoltato dal consiglio direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine di garantire all'interessato il diritto di difesa e il diritto a essere informato sui fatti oggetto di contestazione. A tal fine, l'interessato ha diritto di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. Avverso la misura dell'espulsione l'aderente puo' proporre reclamo entro trenta giorni al collegio dei probiviri che si pronuncia nei successivi trenta giorni. 5. L'aderente puo' recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. 6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo gli/le aderenti non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio del Movimento. Art. 9. Organi del Movimento 1. Gli organi del Movimento sono: il congresso;

    il consiglio direttivo;

    il segretario;

    il Presidente;

    il Tesoriere;

    il collegio dei probiviri. Art. 10. Il congresso 1. Il congresso e' l'organo deliberativo del Movimento ed e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dal segretario su deliberazione del consiglio direttivo, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e gli eventuali regolamenti. 2. Esso puo' essere, altresi', convocato in via straordinaria dal segretario su richiesta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo in carica. 3. Il congresso e' il massimo organo del Movimento ed e' costituito da tutti/e gli/le aderenti. 4. Il congresso, a maggioranza dei votanti: a) definisce la linea politica del Movimento;

  3. approva lo statuto e le sue modificazioni;

  4. elegge il segretario;

  5. elegge i componenti del consiglio direttivo;

  6. elegge il collegio dei probiviri. 5. Il regolamento del congresso disciplina le modalita' di svolgimento dei lavori e le modalita' di votazione al fine di consentire che, nei singoli organi del movimento, almeno un terzo dei membri (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato. Art. 11. Il consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' composto da sei membri, oltre al segretario eletto dal congresso. 2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. La prima riunione del consiglio direttivo e' convocata dal segretario ed elegge il Presidente, quale primo atto del proprio insediamento. 4. Il consiglio e' organo esecutivo e di gestione del Movimento. 5. Il consiglio direttivo: delibera sulla linea politica del Movimento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal congresso, e sugli atti rilevanti in cui essa si esprime;

    indice il congresso in seduta ordinaria e straordinaria e ne definisce i regolamenti;

    nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere;

    nomina il soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13/2014;

    determina con apposito regolamento l'importo delle quote associative annuali;

    adotta le disposizioni attuative dello statuto;

    approva i programmi elettorali del Movimento;

    delibera su proposta del segretario in ordine alle candidature;

    con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Tesoriere. 6. Il consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente, che lo convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria, deve essere convocato se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. 7. Il consiglio direttivo e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei...

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