COMUNICATO - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' (15A09414)

CAPO I Disposizioni generali Art. 1. Principi generali dell'ordinamento contabile 1. L'ordinamento contabile dell'OGS, d'ora in avanti nominato Ente, disciplina il sistema integrato tra contabilita' finanziaria pubblica e contabilita' economico-patrimoniale, finalizzato a fornire un quadro complessivo delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi dell'Ente, nonche' della composizione del suo patrimonio. Esso ha inoltre lo scopo di favorire il miglioramento delle prestazioni sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicita' complessiva dell'Ente, nel rispetto delle sue finalita' istituzionali. Mira altresi' a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacita' di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti. 2. Tale ordinamento e' adottato nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento contabile pubblico e nel rispetto dei principi introdotti dall'art. 2, comma 2, decreto legislativo 31/05/2011, n. 91. In particolare, si uniforma alle seguenti linee guida: a) legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure;

  1. annualita', unita', universalita', integrita', pubblicita', veridicita' e specificazione dei bilanci;

  2. obbligo di pareggio fra entrate e spese;

  3. rapidita' ed efficienza nell'acquisizione delle entrate e nell'erogazione delle spese;

  4. obbligo del rispetto della destinazione del patrimonio a finalita' pubbliche;

  5. individuazione dei responsabili delle procedure contabili;

  6. divieto di gestioni fuori bilancio. 3. Le linee guida suddette costituiranno, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento i principi ai quali sara' costantemente ispirata l'attivita' amministrativo-contabile dell'Ente. Art. 2. Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di separazione tra direzione politica e controllo, da un lato, e attuazione dei programmi e gestione delle risorse, dall'altro, il Consiglio di amministrazione: a) definisce annualmente, anche sulla scorta delle proposte del Presidente ed in conformita' alle direttive dei Ministeri vigilanti, le linee strategiche e le politiche dell'Ente, negli ambiti fissati dallo Statuto;

  7. assegna a ciascun Centro di responsabilita', come individuato e denominato dagli atti interni di organizzazione, sulla base delle proposte del Presidente, sentito il Direttore generale, una quota parte delle dotazioni di bilancio dell'Ente, commisurata alle risorse disponibili, alle attivita' determinate per l'assolvimento delle correlate funzioni finali, strumentali o di supporto, secondo i criteri organizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 165/01. 2. L'assetto organizzativo dell'Ente ai fini della gestione contabile si compone di Centri di responsabilita', dotati di autonomia finanziaria e determinati nel numero e nella denominazione dal Consiglio di amministrazione sulla base delle norme statutarie e regolamentari, con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze scientifiche e istituzionali, alle quali e' preposto personale con funzioni dirigenziali. Il Consiglio di amministrazione determina altresi' gli ambiti e le modalita' entro cui si esercita l'autonomia dei Centri stessi nonche' le modalita' e le cadenze dei relativi controlli sulla loro gestione. 3. Il titolare del Centro di responsabilita', nell'ambito degli obiettivi delle risorse e dell'autonomia assegnatagli, e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Centro medesimo. CAPO II Attivita' di programmazione e documenti previsionali Art. 3. Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione viene compilato nel rispetto dei principi delle norme di contabilita' pubbliche e in particolare della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilita' e finanza pubblica, in quanto recepiti dal presente Regolamento, con i necessari adattamenti alle funzioni e alle dimensioni dell'Ente. 2. In particolare, i principi ai quali adeguare il bilancio di previsione sono i seguenti: a) distinzione fra bilancio decisionale con funzioni strategiche e autorizzative e bilancio gestionale con funzioni di controllo e di rendiconto, in ossequio al principio di separazione tra ruolo di indirizzo degli organi decisionali e ruolo gestionale della dirigenza;

  8. articolazione del bilancio decisionale in Centri di responsabilita', corrispondenti ad autonomi centri di gestione scientifica o amministrativa, in ossequio al principio della responsabilizzazione della dirigenza in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnate, in ossequio ai principi di definizione delle politiche di settore e di misurazione del risultato economico/finanziario dell'attivita' scientifica e amministrativa. Art. 4. Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, pluriennale e annuale, che viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce ed e' inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, corredato dei documenti di cui al successivo art 6. Art. 5. Pianificazione, programmazione e budget 1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di governo, i titolari dei Centri di responsabilita' avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta dai documenti interni di organizzazione dell'Ente. 2. I titolari dei Centri di responsabilita', nel termine fissato dal Direttore generale, comunicano alla direzione contabile le previsioni quali-quantitative dei programmi, progetti, commesse ed attivita' che intendono realizzare nel periodo di riferimento, tenuto conto delle linee strategiche di cui al comma precedente. Tali previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, ordinati per commesse, anche ai fini della contabilita' analitica e del controllo di gestione, nonche' delle risorse finanziarie disponibili e dei fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, necessari alla realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo. 3. Il Direttore generale coordina il processo di pianificazione, al fine di rendere coerenti i programmi e le commesse dei Centri di responsabilita' con le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo, nonche' con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. I programmi cosi' formulati rappresentano lo stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza di ogni Centro di responsabilita', laddove, sotto il profilo della pianificazione economica, danno origine al budget economico dei vari centri di responsabilita' e tutti insieme costituiscono, rispettivamente, il preventivo finanziario ed il budget economico dell'Ente. Art. 6. Il bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario;

  9. il preventivo economico. 2. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) la relazione programmatica del Presidente;

  10. la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno in corso;

  11. il bilancio finanziario pluriennale;

  12. la relazione del Collegio dei Revisori . Art. 7. Il preventivo finanziario 1. Il preventivo finanziario si distingue in decisionale e gestionale ed e' formulato in termini di competenza e di cassa. La previsione di cassa non costituisce vincolo all'emissione di ordinativi di spesa, ma ha funzioni di controllo, ai fini dell'equilibrio complessivo delle entrate e delle spese. 2. Il preventivo finanziario, ripartito per titoli, categorie e capitoli, ha funzioni autorizzative all'acquisizione delle entrate e all'ordinazione e imputazione a bilancio delle spese. 3. Il preventivo finanziario si articola, per le entrate e per le spese, in autonomi Centri di responsabilita', individuati dagli atti interni di organizzazione, che determinano anche i limiti della loro autonomia, costituenti un insieme organico di risorse finanziarie, personali e strumentali, ordinati in modo che ciascuno di essi faccia capo ad una unitaria responsabilita' scientifica o amministrativa. 4. Per ogni capitolo attribuito ai vari Centri, come sopra determinati, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, al termine dell'esercizio in corso;

    l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso;

    l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, e, con la precisazione di cui al comma 1, l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. 5. Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. E' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione. Art. 8...

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