COMUNICATO - Regolamento degli Organi del CNEL (12A06507)

Testo approvato dall'Assemblea del 20 marzo 2012 e formalmente perfezionato dalla Giunta per il regolamento del 4 aprile 2012

Art. 1.

Insediamento del Consiglio

  1. Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri sulla Gazzetta Ufficiale.

  2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.

  3. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due Vice Presidenti secondo le procedure dell'art. 3, comma 3, e del Segretario dell'Assemblea secondo le procedure dell'art. 3 comma 4.

  4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la Giunta per il Regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.

  5. Il Presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Art. 2.

    Assemblea

  6. L'Assemblea e' l'organo che esprime la volonta' del Consiglio. L'Assemblea e' costituita validamente se sono presenti la meta' piu' uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica. (1)

  7. L'Assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.

  8. L'Assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i Vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.

  9. L'Assemblea e' altresi' convocata su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno e' quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro 3 giorni dalla richiesta.

  10. L'ordine del giorno di ciascuna Assemblea e' comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare Assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e Assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.

  11. Unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria sono inviati ai Consiglieri tutti i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti puo' farlo inviandoli, non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'Organismo incaricato di predisporre la pronuncia. L'Organismo si riunisce, congiuntamente ai relatori, in tempo utile per l'esame degli emendamenti pervenuti e per decidere la posizione da assumere di fronte all'Assemblea. La proposta di pronuncia verra' presentata all'Assemblea insieme agli emendamenti pervenuti ed esaminati e con la valutazione, per ciascuno di essi, di accoglibilita' o di non accoglibilita'. Gli emendamenti dichiarati non accoglibili sono sottoposti, su richiesta dei proponenti, alla valutazione dell'Assemblea.

  12. Nel caso di Assemblea straordinaria, qualora l'invio dei documenti non si renda possibile secondo le procedure ordinarie previste, si provvedera' alla distribuzione del materiale connesso all'ordine del giorno almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea affinche' i consiglieri possano prenderne debita visione.

  13. Prima dell'inizio dell'Assemblea straordinaria, l'Ufficio di Presidenza del CNEL decide le procedure per lo svolgimento del dibattito e delle votazioni, ferma restando la facolta' di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'Assemblea.

  14. L'Assemblea puo' deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta e' presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento e' discusso nella medesima seduta.

  15. I lavori della Assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facolta' di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

  16. Il Consigliere Segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute ed in generale ai lavori dell'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'Assemblea, sulla base delle firme di presenza dei Consiglieri, l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito, e pone in approvazione il verbale della seduta precedente.

  17. Qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.

  18. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei Consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

  19. Alle sedute di Assemblea assistono, salvo diverse disposizioni, il Segretario generale e funzionari del CNEL.

  20. Di ogni seduta si redige il processo verbale da cui risultino lo svolgimento...

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