COMUNICATO - Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL (19A05127)

Testo approvato dall'Assemblea il 17 luglio 2019. (Omissis). Titolo I GLI ORGANI Art. 1. Insediamento del Consiglio 1. Il presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei consiglieri nella Gazzetta Ufficiale. 2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura. 3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due vice presidenti secondo le procedure dell'art. 4, comma 2, e del segretario dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 2, comma 9. 4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge. 5. Il presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Art. 2. Assemblea 1. L'assemblea e' l'organo che esprime la volonta' del Consiglio. L'assemblea e' costituita validamente se sono presenti la meta' piu' uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica. 2. L'assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio. 3. L'assemblea e' convocata e presieduta dal presidente che, d'intesa con i vice presidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza. 4. L'assemblea e' altresi' convocata su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno e' quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro tre giorni dalla richiesta. 5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea e' comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza. 6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un consigliere intenda proporre emendamenti puo' farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglibilita' o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una pronuncia definitiva. E' fatta salva la possibilita' di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'assemblea. 7. L'assemblea puo' deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta e' presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento e' discusso nella medesima seduta. 8. I lavori della assemblea sono diretti dal presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facolta' di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati. 9. Su proposta del presidente, l'assemblea elegge tra i consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. 10. Il consigliere segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'assemblea, secondo le direttive del presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del numero legale, comunica al presidente l'esito e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa. 11. La verifica del numero legale puo' essere richiesta da ogni consigliere durante l'assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi. 12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica. 13. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma e le modalita' di tale pubblicita' sono determinate dal presidente del CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il CNEL puo' deliberare di riunirsi in seduta non pubblica. I pareri del CNEL relativi al semestre europeo e ai documenti di bilancio del Governo sono deliberati in seduta non pubblica, in quanto la pubblicita' e' assicurata dal procedimento parlamentare. Alle sedute di assemblea assistono il segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare. 14. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario e' trasmesso ai consiglieri con le modalita' di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il consigliere segretario ne da' comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario non e' concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il resoconto sommario e' firmato dal presidente e dal consigliere segretario ed e' reso disponibile nella intranet, salva la tutela della privacy ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del regolamento UE 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation). Di ogni seduta e' disposta la registrazione. Art. 3. Presidente 1. Il presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attivita' del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza. 2. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal segretario generale nonche', su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione. 3. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione. Art. 4. Vice presidenti 1. I vice presidenti assistono il presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonche' nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 936 del 1986. Esercitano, altresi', le funzioni loro delegate dal presidente. Essi presiedono le commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza. 2. I due vice presidenti sono eletti dall'assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purche', per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica. 3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome. Art. 5. Ufficio di Presidenza 1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL e' composto dal presidente che lo presiede e dai due vice presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza puo' essere integrato con altri consiglieri sulla base dei temi da trattare. 2. Il segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy. Art. 6. Consiglio di Presidenza 1. Il Consiglio di Presidenza e' presieduto dal presidente del CNEL ed e' composto dai vice presidenti e da otto consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentativita', dalle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea. 2. Il Consiglio di Presidenza e' eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51 per cento dei componenti aventi diritto...

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