COMUNICATO - Regolamento Albo dei depositari A.G.E.A. - 2008/2010

Art. 1.

Principi

Il presente regolamento ha come obiettivo l'ottimizzazione della conservazione dei prodotti in ammasso attraverso l'istituzione di un albo nazionale dei depositari AG.E.A. e la utilizzazione di un'apposita procedura di qualita' informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio nonche' quella di liquidazione dei compensi.

Art. 2.

Istituzione

L'albo dei depositari dell'AG.E.A., istituito ai sensi dell'art. 47, comma 2, del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia, e' disciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui all'allegato A con effetto fino al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Compiti

L'albo dei depositari e' lo strumento per mezzo del quale l'AG.E.A esercita le funzioni attribuite e definite dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dalla legge n. 441 del 21 dicembre 2001; in particolare:

realizzare l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla successiva vendita del prodotto immagazzinato; curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie e la successiva immissione regolata sul mercato interno, nonche' di collocazione dei prodotti medesimi sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione. L'iscrizione all'albo e' condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario.

Art. 4.

Tenuta dell'albo e affidamento degli incarichi

E' istituito, nell'ambito dell'area amministrativa un apposito ufficio preposto alla tenuta, anche informatizzata, dell'albo, alla ricezione di tutta la documentazione inerente alla tenuta dell'albo medesimo, nonche' all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione.

L'ufficio operera', applicando la normativa di cui al presente regolamento nonche' le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare ed ai requisiti previsti nei settori merceologici di riferimento contemplati nell'allegato A.

L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avra' riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9;

affidabilita' e solidita' finanziaria;

idoneita' tecnica delle strutture poste a disposizione dell'AG.E.A. A tal fine l'ufficio dell'albo provvede ad incaricare delle verifiche un tecnico iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto, avuto riguardo alle condizioni poste dal presente regolamento ed ai requisiti stabiliti nell'allegato A. Per le verifiche del possesso dei requisiti informatici del depositario e' competente il Servizio tecnico dell'AG.E.A. che effettuera' il sopralluogo presso le strutture del richiedente, di norma unitamente al professionista incaricato per la verifica degli impianti, redigendo separato verbale.

I costi delle verifiche, per le iscrizioni o le variazioni, dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione, solo se sara' possibile preventivarne l'entita'; altrimenti potranno essere anticipati dall'AG.E.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneita', sanabili in tempi brevi, si potra' procedere ad una successiva verifica con le medesime modalita' della prima.

L'iscrizione all'albo e' subordinata al pagamento dei costi della suddetta verifica secondo i termini e le modalita' indicate dall'AG.E.A. al momento della richiesta di rimborso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il procedimento di iscrizione o variazione all'albo dovra' concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.

Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'albo e' il responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'albo dei depositari.

I procedimenti amministrativi in questione dovranno essere riportati in apposito manuale delle procedure a disposizione di ogni depositario iscritto all'albo.

I depositi di proprieta' e gestione diretta pubblica o gestiti dalle Dogane si considerano iscritti d'ufficio all'albo dei depositari, previa acquisizione dei dati tecnici necessari da immettere nel sistema informativo dell'AG.E.A.

All'affidamento dei singoli incarichi di deposito, ed alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite, le unita' organizzative di commercializzazione dell'Ente; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono assunti dal competente dirigente di area.

Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo e' affidato dall'AG.E.A. agli operatori iscritti all'albo dei depositari nell'ambito del contratto ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati. I bacini di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di amministrazione specificate all'ex art. 47 del regolamento di amministrazione e contabilita', sono in una prima fase individuati nelle regioni in cui e' effettuata la produzione, nonche' nelle regioni limitrofe.

L'AG.E.A. puo', a suo insindacabile giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario.

Art. 5.

Richiesta di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo dei depositari, i soggetti interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, diretta all'AG.E.A., Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, contenente le indicazioni riportate nel presente regolamento.

La presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei depositari implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito.

Art. 6.

Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'albo

Possono essere iscritti all'albo, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AG.E.A., gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nel successivo allegato A, previo riconoscimento della loro idoneita' a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito.

Il Consiglio di amministrazione dell'AG.E.A. delibera sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacita' ricettive per cui l'iscrizione e' stata disposta.

Le iscrizioni e le variazioni all'albo dei depositari sono comunicate a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacita' ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'AG.E.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.

Art. 7.

Operativita' delle iscrizioni

L'iscrizione all'albo diviene operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Variazioni

Gli iscritti all'albo debbono comunicare, all'AG.E.A. - Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro dieci giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia.

La mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni comporta l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'albo.

Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'AG.E.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'AG.E.A. - Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma.

Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sull'operativita' dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'AG.E.A.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, i soli depositari che detengono prodotti d'intervento, dovranno produrre autocertificazione attestante l'attuale conformita' degli impianti alle norme nazionali e comunitarie, nonche' alle caratteristiche di cui alla relazione tecnica del successivo art. 9.

I depositari che non detengono prodotti d'intervento, devono produrre la predetta autocertificazione prima dell'inizio delle operazioni di entrata dei prodotti stessi.

Entro il mese di giugno di ciascun anno dovra', altresi', essere prodotto il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.

Art. 9.

Contenuti della richiesta di iscrizione

La domanda d'iscrizione all'albo deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, come riportato nell'allegato 1.

I) Essa deve indicare:

1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, numero di telefono di fax ed indirizzo e-mail;

per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del...

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