COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Roma» (18A05564)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Olio di Roma» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dalla Organizzazione di produttori olivicoli Latium societa' cooperativa agricola a r.l. ed acquisito inoltre il parere della Regione Lazio, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale. Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico. Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari. Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Roma» Art. 1. Denominazione L'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Caratteristiche del prodotto L'«Olio di Roma» a Indicazione geografica protetta si contraddistingue per la grande varieta' di caratteristiche sensoriali che traggono origine dal genotipo delle sue numerose cultivar autoctone, dalle particolarita' dell'ambiente geografico e pedo-climatico e dalle tecniche colturali ed estrattive proprie del territorio di origine. All'olfatto si caratterizza per un netto fruttato di oliva di intensita' variabile con evidenti note di pomodoro e/o carciofo e/o mandorla e/o erbaceo. Al gusto si esprime con sentori vegetali, note di amaro e piccante di intensita' variabile a cui possono associarsi note di pomodoro e/o carciofo e/o mandorla e/o erbaceo. All'atto della certificazione l'olio extra vergine di oliva ad Indicazione geografica protetta «Olio di Roma» deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati. Colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo. Caratteristiche organolettiche (metodo COI): ========================================= | Descrittore | Mediana | +=======================+===============+ |Fruttato | 2 - 8 | +-----------------------+---------------+ |Amaro | 2 - 7 | +-----------------------+---------------+ |Piccante | 2 - 7 | +-----------------------+---------------+ |Pomodoro e/o carciofo | | |e/o erbaceo e/o | | |mandorla | 1 - 6 | +-----------------------+---------------+ Caratteristiche chimico-fisiche: acidita' (espressa in acido oleico): =

0,5% (tolleranza del 20%);

numero di perossidi

tocoferoli >

= 100 mg/kg;

biofenoli totali >

= 150 mg/kg. I parametri non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa U.E. per gli oli extravergine di oliva. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma» comprende i seguenti comuni il cui territorio risulta olivato e idoneo per ottenere produzioni con le caratteristiche qualitative previste. Di seguito si riporta l'elenco dei comuni integralmente compresi: Provincia di Viterbo: Montalto di Castro, Canino...

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