COMUNICATO - Proposta di modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» (19A03907)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Romagna»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Romagna»;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna pervenuta il 1° marzo 2018 assunta al protocollo con il n. 14490, con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Romagna», concernente alcune modifiche sostanziali ed una modifica minore all'art. 8 dei disciplinari di produzione delle sottozone «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio», «Serra», allegati al disciplinare di produzione della DOC in questione, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante norme concernenti i dispositivi di chiusura per i prodotti che riportano il nome delle sopra citate sottozone;

Vista la successiva nota della Regione...

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