COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane Toscano». (21A01638)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane Toscano» registrata con Regolamento (CE) n. 2016/303 della Commissione del 1° marzo 2016.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP con sede in via Tiziano Vecellio 32 - 52100 Arezzo - e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresi' che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Toscana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Pane Toscano» cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole e alimentari - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica

- Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

PANE TOSCANO

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pane Toscano» e' riservata al pane che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» e' propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l'esclusivo impiego del lievito madre (o pasta acida), dell'acqua e della farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2» contenente il germe di grano, prodotta da varieta' di grano coltivate nell'areale di produzione di cui al successivo art. 3. Il «Pane Toscano» DOP all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma e peso: pezzatura di peso compreso tra 0,45 e 0,55 Kg, di forma romboidale, denominata localmente «filoncino»

pezzatura di peso compreso tra 0,90 e 1,10 Kg o tra 1,80 e 2,20 Kg, di forma rettangolare con angoli smussati, denominata localmente «filone».

spessore della forma: compreso tra 5 e 12 cm

crosta: friabile e croccante, con colorazione nocciola scuro opaco

mollica: per tipo «0» di colore bianco, bianco-avorio, o per tipo

1

o tipo «2» di colore ambrato in maniera uniforme caratterizzata da un'alveolatura non regolare

profumo: nocciola tostata

sapore: «sciocco», cioe' senza sale e leggermente acidulo

umidita': non superiore al 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di confezionamento del «Pane Toscano» DOP comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Toscana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori della materia prima, dei molitori, dei panificatori e dei confezionatori, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 - Materia prima

La materia prima impiegata per la preparazione del «Pane Toscano» DOP e' rappresentata da farina di grano tenero tipo «0» o di tipo «1» o di tipo «2» contenente il germe di grano, prodotta da varieta' di frumento coltivate, stoccate e molite esclusivamente nell'areale di produzione di cui all'art. 3.

Per la preparazione della farina da utilizzare per la produzione del «Pane Toscano» DOP si utilizzano, da sole o congiuntamente, varieta' a cariosside rossa (tipo Centauro, Bilancia, Serio, Verna, Pandas) e varieta' a cariosside bianca (tipo Mieti, Mec, Marzotto, Bolero) e loro derivazioni o che comunque nel tempo riscontrino valori tali da produrre le farine destinate alla produzione di «Pane Toscano» D.O.P, con le caratteristiche merceologiche e tecnologiche riportate nel disciplinare alla voce 5.2.

Possono altresi' essere utilizzate le ulteriori varieta' caratterizzanti la cerealicoltura toscana che risultano iscritte o al...

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