COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» (16A07243)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento CE) n. 1263/96 del 2 luglio 1996. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela del Formaggio Montasio, con sede in Vicolo Resia 1/2, - 33033 Codroipo (Udine), e che il predetto consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511. Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico. Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Montasio» cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Montasio Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Montasio» e' riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3. Art. 2. Caratteristiche del prodotto La denominazione di origine «Montasio» e' riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo dritto, con facce piane o leggermente convesse. Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche: 1) umidita' massima non superiore a 36,72%;

2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;

3) peso: 5,5-8 kg;

4) diametro: forma 27-35 cm;

5) scalzo: massimo 8 cm;

6) crosta: liscia, regolare ed elastica;

7) pasta: compatta con leggera occhiatura;

8) colore: naturale, leggermente paglierino;

9) aroma: caratteristico;

10) sapore gradevole e tendente al piccante nel Montasio di lunga stagionatura. Sono ammessi valori di analisi di umidita' a 60 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato entro il 90° giorno di stagionatura, presenti valori di umidita' conformi alla specifica prevista per il 60° giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della DOP formaggio Montasio. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione della DOP Montasio...

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