COMUNICATO - Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Carciofo Spinoso di Sardegna». (15A01058)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" registrata con Reg. (UE) n. 94/2011 del 3 febbraio 2011. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede in corso Europa 33 - 07039 Valledoria (SS) e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14, della legge n. 526/99. Considerato altresi' che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Autonoma della Sardegna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P "Carciofo Spinoso di Sardegna" cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. Art. 1 Denominazione La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) "Carciofo Spinoso di Sardegna" e' riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2 Caratteristiche del prodotto Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" proviene da coltivazioni dell'ecotipo locale "Spinoso Sardo" riconducibili alla specie botanica "Cynara scolymus" e si caratterizza per le peculiarita' morfologiche indicate di seguito: Pianta poliennale rizomatosa di taglia media con inserzione del capolino principale ad un'altezza che varia dai 45 ai 70 cm, portamento assurgente, attitudine pollonifera elevata, produzione scalare;

Foglia di colore verde spinescente di dimensioni medie ed eterofillia elevata che si manifesta con la presenza di numerose foglie a lamina intera ed altre foglie lobate o piu' frequentemente pennatosette;

Capolino conico allungato, mediamente compatto, con altezza minima di 6 cm e diametro compreso tra 6 e 13 cm, brattee esterne di colore verde talvolta con ampie sfumature violetto-brunastre, grandi, allungate, ad apice appuntito terminante con una spina gialla;

brattee interne di colore giallo paglierino con venature violette;

peduncolo di lunghezza tra i 10 ed i 40 cm (come da deroga concessa con Reg. CE n. 1466/2003) e spessore medio tra 1 e 3,5 cm. Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" DOP deve possedere le seguenti caratteristiche: Fisiche: forma: capolino conico allungato mediamente compatto;

colore: verde talvolta con ampie sfumature violetto brunastre;

presenza di spine di colore giallo nelle brattee;

struttura del gambo: parte interna poco fibrosa, tenera ed edibile;

parte edibile: non inferiore al 30 % del peso del capolino fresco Chimiche: contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su 100 g di sostanza fresca;

contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg in 100 g di sostanza fresca;

sodio: non superiore a 0,125 g su 100 g di sostanza fresca. Organolettiche: profumo: intenso di cardo e floreale;

consistenza: alla base le brattee sono carnose e allo stesso tempo tenere e croccanti;

gusto: corposo con equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro per la presenza di derivati polifenolici e cinarina;

astringenza: la presenza dei tannini, componenti naturali del carciofo, e' poco avvertita in quanto controbilanciata da sensazioni prevalenti di dolce, derivanti dalla presenza importante di carboidrati, tipica del "Carciofo Spinoso di Sardegna". Il tradizionale consumo allo stato crudo del "Carciofo Spinoso di Sardegna", che riguarda oltreche' il capolino anche il gambo, consente una maggiore valorizzazione dei principi nutrizionali in esso contenuti. Puo'...

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