COMUNICATO - Modifica al codice deontologico forense (16A03304)

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 ottobre 2015 ha deliberato: «di modificare l'art. 35 del Codice deontologico forense inserendo nel comma primo l'inciso "quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse,", onde il nuovo comma 1 dell'art. 35 recita: «l'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale». I commi 9 e 10 sono soppressi. Viene dato mandato alla Commissione deontologica di predisporre la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata modalita' telematica». Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, preso atto dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla delibera 23 ottobre 2015, ha deliberato: «di modificare l'art. 35 del Codice deontologico forense, cosi' come proposto, nel seguente testo: «Art. 35 - Dovere di corretta informazione». 1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie...

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