COMUNICATO - Istituzione dell'Unita' di risoluzione e gestione delle crisi - procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi (15A08084)

Con deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia del 23 luglio 2015 e' stata approvata, in relazione alla designazione della Banca d'Italia come Autorita' nazionale di risoluzione (NRA) (1) , l'istituzione di una nuova unita' di Risoluzione e gestione delle crisi (RGC). In linea con le previsioni della Direttiva 2014/59 UE (cd. BRRD), volte a garantire indipendenza operativa e a evitare conflitti di interesse tra la funzione di risoluzione e quella di vigilanza, l'unita' e' collocata alle dirette dipendenze del direttorio. All'unita' RGC sono affidati poteri e strumenti previsti dalla Direttiva BRRD, anche in materia sanzionatoria, attinenti alla funzione di resolution. Rientrano pertanto nella competenza dell'unita' di procedure di liquidazione volontaria di tutti gli intermediari vigilati, mentre i compiti connessi con l'amministrazione straordinaria - qualificabili, in base al nuovo quadro europeo, come funzioni di «intervento precoce» - restano nell'ambito del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria. Le procedure di amministrazione straordinaria pendenti al 21 settembre 2015 sono seguite dall'unita' RGC fino alla loro conclusione. La riorganizzazione determina, tra l'altro, il venir meno del servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria e lo spostamento di alcune competenze amministrative ed altre strutture del mdesimo Dipartimento. La riforma organizzativa ha decorrenza dal 21 settembre 2015. In ragione di cio', con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto i criteri per l'individuazione delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto e i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia. L'art. 9 del provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2) (di seguito: «il Regolamento»), per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa rinvio all'elenco allegato al Regolamento stesso, successivamente modificato dai provvedimenti dal 21 gennaio 2014 («Riforma organizzativa della vigilanza della Banca d'Italia») e del 4 novembre 2014 («Entrata in funzione del Single Supervisory Mechianism»). Nel nuovo assetto organizzativo, i compiti in precedenza affidati al servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) sono ripartiti tra i servizi Supervisione bancaria 1 (SB1), Supervisione bancaria 2 (SB2)...

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