COMUNICATO - Domanda di registrazione della denominazione di origine protetta «Fior di latte molisano» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (24A03957)

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fior di latte molisano» come denominazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dall'Associazione Fior di latte molisano, acquisito il parere favorevole della Regione Molise e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 20 giugno 2024 presso la sede dell'Associazione in via Don Giuseppe Mucciardi, 5 - 86020 Campochiaro (CB), provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143

dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo 1 e 2 e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143

forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, ai competenti organi comunitari.

Allegato

Domanda di registrazione della denominazione di origine protetta

Fior di latte molisano

Pubblicazione del disciplinare di produzione

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Fior di latte molisano» e' riservata esclusivamente al formaggio fresco a pasta filata a fermentazione lattica, prodotto durante tutto il periodo dell'anno con latte di vacca prodotto nel territorio delimitato all'art. 3, rispettando le norme dettate dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Fior di latte molisano» e' un formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da solo latte intero crudo di vacca, eventualmente termizzato o pastorizzato, ed e' caratterizzato da una tecnologia di produzione basata sull'impiego di fermenti lattici selezionati.

Il «Fior di latte molisano» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

lattosio

1%

umidita': tra il 55% e il 70%

grasso: sulla sostanza secca non inferiore al 36%

aspetto esterno: privo di crosta, color bianco-latte, presenza di pelle di consistenza tenera, superficie omogenea, liscia e lucente

pasta: di color bianco-latte a struttura tenera, umida fibrosa, a fogli sottili

di consistenza morbida e con leggera elasticita' piu' accentuata all'origine, che rilascia al taglio e per leggera compressione liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature

sono ammesse al taglio piccole occhiature ripiene di latticello, non dovute comunque a fermentazioni gassose

sapore: fresco di latte, dolce con una punta acidula ed altresi' un aroma delicato con retrogusto erbaceo (fieno, erba)

odore: fragrante, di latte delicatamente acidulo

forma: regolare tondeggiante anche con testina. E' consentito l'uso di forme a nodino e a treccia

peso: da un minimo di 10 grammi fino a 1.000 grammi (per la forma tondeggiante), ad un massimo di 3 Kg (3.000 g) per la treccia e nodino.

E' consentita la produzione di «Fior di latte molisano» senza lattosio, a condizione che l'informazione sia indicata, con chiarezza, in etichetta secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, di trasformazione del latte e confezionamento del «Fior di latte molisano» comprende la totalita' del territorio amministrativo della Regione Molise.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. La tracciabilita' del prodotto e'...

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