Comunicato (Conia) 11 Aprile 2018. Attestazione Nei Contratti Concordati

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PRATICA pra
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
Comunicato (CONIA) 11 aprile 2018. Attestazione nei contratti concordati.
Premessa.
L’art. 1 c. 8 del D.M. 110175/2017 prevede che “le parti contrattuali possono essere assistite a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi def‌iniscono per i contratti non assistiti,
le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi obiettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e
con assunzione di responsabilità, da parte di almeno un’organizzazione f‌irmataria dell’accordo, della rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni f‌iscali”. È sorto
il dubbio circa l’obbligatorietà o meno dell’attestazione da parte di almeno una organizzazione sindacale f‌irmataria
dell’accordo locale in presenza di contratti non assistiti dalle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli
inquilini.
Il Ministero interpellato in proposito, con nota del 6 febbraio 2018 si è espresso per l’obbligatorietà dell’attestazione
da eseguirsi da parte di almeno un’organizzazione f‌irmataria dell’accordo locale. Senonché detta nota è stata oggetto
di osservazioni da parte di cittadini e professionisti che avrebbero rilevato la contraddittorietà tra l’obbligatorietà della
attestazione per i contratti non assistiti e la facoltatività dell’assistenza da parte delle rispettive organizzazioni della
proprietà e dei conduttori.
In presenza di questi ulteriori rilievi il Mit ha convocato il tavolo tecnico per il 12 aprile corrente.
1. Obbligatorietà dell’attestazione
A parere di chi scrive la questione così come prospettata non è solo mal posta ma ha tutta l’apparenza di un sof‌i-
sma. Perché se è vero che la disposizione del D.M. citato afferma che le parti possono farsi assistere (semmai sul cosa
si intenda per assistenza si dovrà far parola) la stessa norma soggiunge nell’inciso successivo (art. 1 c. 8) gli accordi
def‌iniscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi da parte di almeno una organizzazione
f‌irmataria dell’accordo.
La descrizione perf‌ino puntigliosa delle formalità a cura e (addirittura) con assunzione di responsabilità, da parte
di almeno un’organizzazione f‌irmataria dell’accordo della rispondenza del contenuto economico e normativo del con-
tratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni f‌iscali, mal si concilia con un intervento facoltativo. Cioè
libero non solo sul se ma anche sul come. Che anzi un intervento facoltativo non sarebbe neppure necessario non solo
descriverlo ma nemmeno nominarlo in quanto nessuno può essere privato della facoltà di farsi assistere. Non resta che
concludere, per così come è concepita la norma, per l’obbligatorietà dell’intervento.
Che anzi l’assistenza o l’attestazione costituiscono presupposto di validità nonché condizione di eff‌icacia del contrat-
to con “assunzione di responsabilità” da parte dell’organizzazione f‌irmataria dell’accordo, per evidenti ragioni di natura
privata e pubblica anche “con riguardo alle agevolazioni f‌iscali”. Tanto precise e dettagliate formalità e conseguenti
responsabilità di natura para-pubbliche fanno ritenere ineludibilmente l’essenzialità della presenza attiva delle orga-
nizzazioni in sede contrattuale.
2. Legittimità costituzionale dell’intervento obbligatorio
Qualcuno però ha posto in dubbio la legittimità dell’obbligatorietà dell’attestazione, in riferimento ai principi sanciti
dalla Corte Costituzionale (sentenza 309/1996 sui patti in deroga) e in relazione alla gerarchia delle fonti.
Osserviamo. L’art. 4 c. 2 della Legge 431/1998 demanda al decreto ministeriale “la f‌issazione delle modalità di appli-
cazione dei benef‌ici di cui all’art. 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell’art. 2 in conformità ai
criteri generali di cui al comma 1 del medesimo art. 4.”. Il D.M. cui fa rinvio l’art. 4 co. 2, in quanto integrativo della legge
costituendone attuazione, assume nella gerarchia delle fonti forza di legge. Assolve perciò ai requisiti richiesti dalla
Corte costituzionale quando con la sentenza 309/96 annullava la norma che prevedeva i patti in deroga perché priva dei
criteri o parametri di valutazione cui le associazioni di categoria dovevano ispirarsi. Non è dunque in discussione, sog-
giunge la stessa Corte, la legittimità del collegamento della validità di una deroga a norme imperative con l’assolvimento
di un onere di assistenza, ma sono poste in questione le modalità con le quali questo onere si atteggia. In def‌initiva la
Corte delle leggi trova incoerente e incongrua la norma che prevede l’assistenza come obbligatoria per la validità di un
accordo tra privati, ma che non consente, poi, di individuare con certezza i soggetti abilitati a prestarla, né indica il con-
tenuto e i criteri cui devono essere ispirate le valutazioni che consentono a chi presta assistenza di incidere sull’eserci-
zio dell’autonomia riconosciuta agli interessati, sino ad inibirla. Non quindi l’illegittimità della deroga ma delle modalità
per il suo esercizio. Del resto la stessa sentenza ritiene legittima l’assistenza obbligatoria nel settore dell’agricoltura per
la stipula di accordi in deroga a norme imperative, in quanto le rappresentanze di categoria inserite nelle commissioni
tecniche provinciali, istituite presso le pubbliche amministrazioni, determinano le tabelle dei canoni di equo aff‌itto,
possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari, f‌issando quindi anche criteri di determinazione dei

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