COMUNICATO - Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore ad € 51.645.689,91. (17A02021)

(Omissis);

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalita' non risultassero applicate l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2015;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica: Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non puo' essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato: +---------------------+---------------------+-----------------------+ | Scadenza mutui | Tasso...

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