COMUNICATO - Comunicazione del 23 ottobre 2020. Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea in materia di obblighi segnaletici e di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel regolamento n. 873/2020 (c.d. CRR «Quick-fix») applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM. (20A05963)
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Premessa
Con la presente comunicazione la Banca d'Italia da' attuazione agli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea (European Banking Authority - EBA) che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e dell'informativa al pubblico (EBA/GL/2020/11 e EBA/GL/2020/12) alla luce delle modifiche ai requisiti normativi introdotte con regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. «Quick-fix»).
In particolare, vengono recepiti i seguenti atti di secondo livello emanati dall'EBA:
1) Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with CRR «Quick fix» in response to the COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/11)
2) Guidelines on uniform disclosures under article n. 473a of regulation (EU) n. 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR «Quick fix» for the COVID-19 pandemic
(EBA/GL/2020/12).
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Contenuto
Gli orientamenti in materia di requisiti di reporting e di informativa al pubblico, di cui al punto 1, forniscono indicazioni sul trattamento segnaletico da adottare in relazione alle seguenti modifiche regolamentari introdotte dal «Quick fix»:
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ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria: i) l'esclusione temporanea delle esposizioni verso banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione totale di un ente (art. 500-ter CRR)
ii) l'entrata in vigore anticipata, rispetto a quanto previsto dal CRR2, del trattamento normativo previsto degli acquisti e delle vendite di «contratti standardizzati» (c.d. «regular-way») in attesa di regolamento (art. 500-quinquies CRR)
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ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, il trattamento prudenziale piu' favorevole previsto per le PMI e per le esposizioni infrastrutturali, nonche' i prestiti a pensionati e dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) garantiti dalla pensione o dallo stipendio del mutuatario (articoli 123, 501 e 501-bis CRR)
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ai fini delle segnalazioni riferite ai Fondi propri: i) l'introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per utili e perdite non realizzati su attivita' finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivita' complessiva verso le controparti di cui agli articoli 115, par. 2 e 116 par. 4 del CRR (art. 468 del CRR)
ii) le modifiche alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sul CET1 che...
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