COMUNICATO - Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «BRA». (16A01220)

Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bra», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana del 19 dicembre 2015, n. 295, a causa di un errori materiale nel testo, il disciplinare di produzione pubblicato non risulta corretto. All'art. 2 - Caratteristiche del prodotto: al primo periodo dove e' scritto «La denominazione di origine "Bra" e' riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato anche per affioramento o meccanicamente per il tipo duro, eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. Per il Bra Duro e per il Bra di Alpeggio, sia Tenero che Duro e' ammessa la parziale scrematura per affioramento o meccanica.» Leggasi : «La denominazione di origine "Bra" e' riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. Per il Bra Duro e per il Bra di Alpeggio, sia Tenero che Duro e' ammessa la parziale scrematura per affioramento o meccanica. All'art. 5 - Metodo di ottenimento dove e' scritto: «L'alimentazione base del bestiame, vaccino ed eventualmente ovino e/o caprino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato - pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata. (art. 3). Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o piu' mungiture. Il latte, eventualmente sottoposto a trattamenti termici e/o igienizzanti ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, e' addizionato con caglio liquido e viene coagulato ad una temperatura compresa tra i 27°C e i 38°C. Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica con doppia rottura della cagliata in caldaia. Si effettuano adeguate pressature e si utilizzano stampi idonei. Di norma si effettuano due salature a secco e/o la salatura in salamoia. Periodo di stagionatura quarantacinque giorni il minimo per il tipo Tenero e sei mesi minimo per il tipo Duro. Si produce per l'intero arco dell'anno». Leggasi: «L'alimentazione prevalente...

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