COMUNICATO - Classificazione di taluni prodotti esplosivi (17A02453)

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019283/XVJ/CE/C del 23 febbraio 2017, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati: denominazione esplosivo: «CCL-10-100» o «RIOCUT L 10-100»;

numero certificato: LOM 04EXP0306;

data certificato: 12 luglio 2004;

supplemento n. 1 del 7 novembre 2011;

numero ONU 0442;

classe di rischio 1.1 D;

categoria P.S. II;

denominazione esplosivo: «CCL-10-200» o «RIOCUT L 10-200»;

numero certificato: LOM 04EXP0306;

data certificato: 12 luglio 2004;

supplemento n. 1 del 7 novembre 2011;

numero ONU 0442;

classe di rischio 1.1 D;

categoria P.S. II;

denominazione esplosivo: «CCL-30-100» o «RIOCUT L 30-100»;

numero certificato: LOM 04EXP0307;

data certificato: 16 luglio 2004;

supplemento n. 1 del 7 novembre 2011;

numero ONU 0442;

classe di rischio 1.1 D;

categoria P.S. II;

denominazione esplosivo: «CCL-30-200» o «RIOCUT L 30-200»;

numero certificato: LOM 04EXP0307;

data certificato: 16 luglio 2004;

supplemento n. 1 del 7 novembre 2011;

numero ONU 0442;

classe di rischio 1.1 D;

categoria P.S. II;

denominazione esplosivo: «CCL-50-100» o «RIOCUT L 50-100»;

numero certificato: LOM 04EXP0308;

data certificato: 16 luglio 2004;

supplemento n. 1 del 7 novembre 2011;

numero ONU 0442;

classe di rischio 1.1 D;

categoria P.S. II;

denominazione esplosivo: «CCL-50-200» o «RIOCUT L 50-200»;

numero certificato: LOM 04EXP0308;

data certificato: 16 luglio 2004;

supplemento n. 1 del 7 novembre 2011;

numero ONU 0442;

classe di rischio 1.1 D;

categoria P.S. II. I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresi' un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU...

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