COMUNICATO - Annotazione, nel casellario informatico e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva. (15A04678)

IL PRESIDENTE Visto l'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, che consente di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva;

Considerata l'urgente necessita' di assicurare, ove sussistente, ad un operatore economico, raggiunto da informazione antimafia interdittiva, aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici;

Tenuto conto che, in base all'art. 8, commi 2, lett. dd) o 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, sono inseriti nel casellario tutte le altre notizie riguardanti le imprese esecutrici di lavori pubblici, i fornitori di prodotti e i prestatori di servizi che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Autorita' ritenute utili ai fini della tenuta del casellario;

Comunica: Ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 l'informazione antimafia interdittiva e' comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'ex Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorita' Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Come noto, l'adozione dell'interdittiva rappresenta una misura anticipata a protezione degli appalti pubblici e, piu' in generale, dell'attivita' della P.A., al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose. L'annotazione e' inserita nel casellario informatico in esecuzione del dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione di pubblicita' notizia diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici circa la notizia ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata...

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