PROVVEDIMENTO 29 marzo 2007 - Disciplina dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'articolo 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come previsto dall...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

Art. 1.

  1. Con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, di cui all'art. 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, il contribuente comunica i dati e le notizie di cui al successivo comma 3 alla Direzione regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento.

  2. La comunicazione, redatta in carta libera, e' effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative di cui al comma 1 sono state realizzate. La comunicazione si intende effettuata all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione tardiva si considera omessa.

  3. La comunicazione deve contenere:

    1. i dati identificativi, il domicilio fiscale, la sede dell'amministrazione e il codice fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante;

    2. l'elenco, in ordine cronologico, degli atti di disposizione, raggruppati per tipo di azione o titolo, con indicazione, per ciascuno degli atti stessi, dei seguenti dati ed informazioni:

      - data dell'atto di disposizione;

      - azione o titolo quotato oggetto di disposizione;

      - classificazione dell'azione o titolo quotato tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante e data di sua prima iscrizione in bilancio, intendendosi per tale la data della operazione di acquisizione;

      - numero delle azioni o dei titoli quotati oggetto di disposizione;

      - tipologia dell'atto realizzativo;

      - corrispettivo complessivo percepito per effetto dell'atto di disposizione;

      - ammontare della minusvalenza o della differenza realizzata;

      - dati identificativi della controparte;

      ovvero l'anzianita' dei titoli ceduti nonche' l'importo dei dividendi percepiti in relazione a questi ultimi nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino...

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