L'Uso delle parti comuni e le innovazioni. Una ipotesi di applicazione della analisi economica del diritto

AutoreRoberto Viganò
Pagine657-662

    È il testo della conferenza tenuta in occasione del Convegno Anaci del 21 maggio 1999, alla Fiera di Milano.


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  1. - Il condominio negli edifici è da sempre ritenuto, insieme con la comunione, un istituto giuridico che offre spazio alla litigiosità dei partecipanti; e ciò non solo per l'ovvia considerazione che la presenza di più soggetti interessati alla gestione di beni in comune attiva e quasi sublima i contrastanti punti di vista dei dispositori di tali beni, ma anche in considerazione del fatto che la difficoltà obiettiva della materia, le divergenze di opinioni della dottrina e della giurisprudenza, l'essere l'istituto condominiale il primo approccio di molti alla proprietà immobiliare (con tutte le conseguenze che questo comporta: una proprietà non piena ed assoluta, da despota della res, ma al contrario sacrificata da molte limitazioni e vincolata alla reciproca tolleranza) riduce e riconduce i soggetti proprietari a manifestare attraverso una delle pochissime forme di «prepotenza» legittima e consentita dall'ordinamento (cioè: quella consistente nell'esperire l'azione giudiziaria) il loro individuale convincimento come affermazione dell'unica possibile, corretta, indiscussa soluzione da darsi per la gestione della cosa comune.

    Non è senza ragione che circolano, ad opera della dottrina pratica, diversi manuali - che potrebbero definirsi con un po' di ironia di «galateo» condominiale - che suggeriscono come affrontare il contenzioso condominiale 1, o altri che si occupano di uno dei maggiori punti di conflitto qual è la corretta ripartizione delle spese di gestione 2, o altri ancora che discettano di diritti e doveri dei condomini 3, come se si trattasse di una categoria particolare di diritti e di doveri, o meglio, come se i partecipanti al condominio fossero da considerarsi soggetti del tutto diversi dai comuni cittadini.

    Eppure il richiamo alla ragionevolezza delle regole di comportamento che ineriscono alla materia condominiale (e dunque il ricorso a criteri di interpretazione delle norme che superino il meccanicistico richiamo al diritto del proprietario di veder soddisfatto il suo personale individualismo nel rispetto maniacale di una situazione consolidata) solo negli ultimi tempi trova nella ricerca di esigenze di contenuto meno egoistico un momento di attenzione anche da parte della giurisprudenza, oltre che da parte del legislatore 4. Solo di sfuggita vorrei alludere al travagliato tema della trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti singoli: la giurisprudenza, dopo la legge 9Page 658 gennaio 1991 n. 10, ha allargato le possibilità di procedere alla realizzazione di tali impianti, e ciò solo - ai fini di questa ricerca - mi preme rilevare.

    Trovo, invece, doveroso osservare che, sia pure in modo del tutto disorganico e forse inconsapevole, l'ordinamento giuridico si sta avviando - soprattutto per effetto delle esperienze nordamericane e, di riflesso a causa di molti spunti che si rinvengono nella legislazione della Unione Europea - a supportare quel metodo di approccio verso il fatto giuridico che va sotto il nome di analisi economica del diritto 5 (abbr.: EAL). Fra le possibili soluzioni che in astratto si possono adottare nel risolvere un conflitto di interessi, l'EAL suggerisce di preferire quelle che si riferiscono alla massimizzazione dell'utilità, all'equilibrio fra le esigenze delle parti, all'efficienza dei risultati 6.

    Classica e conosciutissima è la teoria dei costi transattivi elaborata dall'economista canadese RONALD COASE 7, il quale ha spiegato - rifacendosi ad un caso giudiziario disputato avanti le corti inglesi nel 1879 8 fra un medico e un pasticciere (il quale ultimo usava una macchina particolarmente rumorosa per le sue lavorazioni, tale da rendere difficoltosa per il medico l'auscultazione dei pazienti con lo stetoscopio, medico che però aveva collocato il proprio gabinetto proprio accanto al laboratorio del pasticciere) - come fosse razionale e producente, per entrambi i contendenti, l'adozione di una soluzione transattiva che consentisse di raggiungere uno fra i diversi punti di equilibrio che fossero presenti nell'elaborazione di una simulazione del rapporto fra costi e vantaggi.

    Come è noto, il tema principale di applicazione della teoria dei costi di transazione è quello delle immissioni (art. 844 c.c.); pare opportuno precisare che in proposito la giurisprudenza (in particolar modo quella di merito) 9 si sia lasciata sedurre da una concezione, che si potrebbe ben definire «romantica» 10, che attribuisce sperequativamente al soggetto (proprietario, ma non solo) che assume con affermazione aprioristica la lesione del diritto alla salute una protezione che va ben al di là di ogni ragionevole considerazione, e che spesso maschera speculazioni che è lecito considerare estorsive. Solo recentemente la giurisprudenza della Corte di cassazione 11 ha dato spazio alla teoria dei costi transattivi in un caso di immissioni, nel quale era stata disposta la definitiva cessazione delle lavorazioni industriali da parte del Giudice, che si era avvalso della facoltà remediale della inibitoria, comminando al titolare dell'industria la cessazione definitiva delle lavorazioni.

  2. - Una teoria dell'interpretazione giuridica quale quella dell'EAL appare in tutta la sua importanza laddove si parta dalla premessa che tra i compiti dell'ordinamento giuridico non solo è predominante quello per cui cives ad arma non veniant, e dunque si trasferisca al sistema di composizione pattizio la soluzione delle controversie; ma piuttosto ove si consideri di dare importanza anche al fatto che laddove le soluzioni possibili da darsi ad una fattispecie controversa siano, in teoria, diverse, prevalga quella che offra alle parti in conflitto la soluzione più ragionevolmente equilibrata; quella, in sostanza, e con parole alla buona, che finisca con il trovare la via della contemperazione degli interessi in conflitto: non tanto sul piano pratico, concreto, della specifica controversia in gioco, quanto invece a livello della soluzione «guidata», dove le esigenze delle parti vengono quantizzate secondo modelli matematico-economici di riferimento.

    La materia condominiale si presta moltissimo ad un approccio del tipo. Non ho ancora contezza della relazione che seguirà la mia 12, ma già nel titolo, che mi sembra problematico e propositivo allo stesso tempo, mi sembra di intravvedere una consonanza sinfonica con quanto vado sostenendo e che mi riempie di soddisfazione; anche perché chi parlerà di «bilanciamento di interessi» è un autorevole rappresentante di quella giurisprudenza milanese che molta attenzione riceve (a buon motivo) dalle riviste specializzate.

    Ho indicato in questo lavoro come palestra dell'ipotesi di applicazione dell'EAL la materia dell'uso delle parti comuni e delle innovazioni, ben conscio che si tratta solo di una parte della materia condominiale che può essere oggetto della teoria dell'approccio economico. Basti ricordare, tanto per rimanere vincolati al più...

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