Comproprietari E Assemblea, Polizza Assicurativa Fabbricati, Problemi Vari Di Condominio

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine1-3
1
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
Dottrina
COMPROPRIETARI
E ASSEMBLEA, POLIZZA
ASSICURATIVA FABBRICATI,
PROBLEMI VARI
DI CONDOMINIO
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Compravendita e pagamento dei contributi condominiali.
2. Registro di anagrafe condominiale e prove documentali
delle informazioni rese. 3. Comproprietari e partecipazione
all’assemblea di condominio. 4. Tracciabilità dei pagamenti
in occasione di appalti. 5. Stipula di polizza assicurativa fab-
bricati. 6. Occupazione abusiva? Il Ministero deve risarcire i
danni alla proprietà.
1. Compravendita e pagamento dei contributi condomi-
niali
Su queste colonne abbiamo già trattato, sotto diversi
prof‌ili, del problema relativo all’imputazione, in caso di
compravendita, dei contributi condominiali pendenti; se,
cioè, tenuto al relativo pagamento sia il nuovo o il vecchio
proprietario. Da ultimo, abbiamo segnalato che, secondo
la giurisprudenza più recente, la soluzione è da ricercar-
si nella natura (ordinaria o straordinaria) dei contributi
condominiali in questione. Ciò posto, si ritiene utile porre
l’accento su un altro aspetto connesso all’argomento, vale
a dire l’applicabilità, sempre in caso di compravendita,
dell’art. 63, quarto comma, delle Disposizioni di attuazio-
ne del Codice civile; disposizione secondo la quale “chi
subentra nei diritti di un condòmino è obbligato in solido
con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in
corso e a quello precedente” (dove “anno” – si badi bene –
è da intendersi come “anno di gestione” e non come “anno
solare”). Al riguardo è da tener presente che la giurispru-
denza è univocamente orientata (cfr., da ultimo, Cass. ord.
n. 702 del 16.1.’15) nel ritenere che tale previsione si ap-
plichi non solo ai rapporti interni tra acquirente e alienan-
te, ma anche nei rapporti tra quest’ultimo e il condominio.
Ciò, in quanto trattasi di “norma speciale rispetto a quella
posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104
cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun
limite di tempo, in solido col cedente a pagare i contributi
dovuti dal cedente e non versati”. Deriva da quanto prece-
de, allora, che l’amministratore, per gli oneri non ricadenti
nell’ambito temporale di applicazione del quarto comma
del citato art. 63 (si pensi al caso di contributi deliberati
e maturati al di fuori dell’”anno in corso” e di “quello pre-
cedente” la compravendita), potrà agire solo nei confronti
dell’ex proprietario e non anche nei confronti dell’acqui-
rente, attuale condòmino. Per un approfondimento circa
la possibilità dell’amministratore di ottenere decreto in-
giuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del vec-
chio proprietario si rinvia a quanto precisato dettagliata-
mente su Confedilizia notizie di novembre 2016.
2. Registro di anagrafe condominiale e prove documen-
tali delle informazioni rese
Su queste colonne abbiamo trattato più volte del regi-
stro di anagrafe condominiale disciplinato dall’art. 1130
cod. civ. Torniamo, ora, sull’argomento per evidenziare
come i condòmini non siano tenuti a fornire prove docu-
mentali delle informazioni rese all’amministratore per la
tenuta di tale registro. Sul punto l’Autorità per la prote-
zione dei dati personali ha osservato infatti che, in base
alla disciplina sulla privacy, l’amministratore può trattare
solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle
f‌inalità da perseguire. Può, pertanto, acquisire le informa-
zioni che consentono di identif‌icare e contattare i singoli
partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usu-
fruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le genera-
lità comprensive di codice f‌iscale, residenza o domicilio.
Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana,
il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può
invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia di
altra documentazione: come, ad esempio, l’atto di compra-
vendita in cui sono riportati i dati (cfr. comunicato stampa
del 23.4.’14: “Trasparenza e privacy nel condominio: i chia-
rimenti del Garante”). Si tratta di una puntualizzazione
importante (confermata, peraltro, dal Garante anche più
recentemente con provvedimento n. 106 del 19.2.’15) che
dà, all’evidenza, un’inequivocabile indicazione tanto agli
amministratori, su come formare il registro in questione,
quanto ai condòmini, su come rispondere nel caso rice-
vano, ai f‌ini dell’anagrafe condominiale, una richiesta di
copia dell’atto di acquisto del loro immobile.
Sempre in tema di anagrafe condominiale, vi è poi da
sottolineare, ove occorra l’acquisizione dei dati catastali,
che la Confedilizia ha stipulato un’apposita convenzione

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