DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n. 161 - Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante attuazione della direttiva 1999/13/CE;

Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il titolo II relativo alle informazioni che devono accompagnare i prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.

  2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, nonche' in materia di etichettatura dei prodotti.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

    europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

    l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

    delegato al Governo se non con determinazione di principi e

    criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

    oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

    leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

    regolamenti.

    - La direttiva n. 2004/42/CE e' pubblicata nella

    G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 143.

    - La direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    29 marzo 1999, n. L. 85.

    - La legge 18 aprile 2005, n. 62 e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento

    ordinario.

    - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.

    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento

    della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il

    seguente:

    Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti

    legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76

    della Costituzione sono emanati dal Presidente della

    Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e

    con l'indicazione, nel preambolo, della legge di

    delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri

    e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

    legge di delegazione.

    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire

    entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il

    testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'

    trasmesso al Presidente della Repubblica, per la

    emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una

    pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata

    disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti

    successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In

    relazione al termine finale stabilito dalla legge di

    delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere

    sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio

    della delega.

    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per

    l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'

    tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

    decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni

    permanenti delle due Camere competenti per materia entro

    sessanta giorni, indicando specificamente le

    eventualidisposizioni non ritenute corrispondenti alle

    direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei

    trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,

    con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i

    testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve

    essere espresso entro trenta giorni.

    .

    - Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio

    2004, n. 44 (Recepimento della direttiva 1999/13/CE

    relativa alla limitazione delle emissioni di composti

    organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi

    dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della

    Repubblica 24 maggio 1988, n. 203), e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.

    - Il titolo II del decreto legislativo 6 settembre

    2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della

    legge 29 luglio 2003, n. 229), reca: «Informazioni ai

    consumatori».

    - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo

    28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle

    attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

    Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di

    interesse comune delle regioni, delle province e dei

    comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

    locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto

    1997, n. 202, e' il seguente:

    Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

    Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

    autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti

    di interesse comune delle regioni, delle province, dei

    comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

    Stato-regioni.

    2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

    presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

    sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

    gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro

    del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

    il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

    il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

    nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

    dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

    dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

    UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI

    e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei

    quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

    rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

    legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

    invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

    di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

    3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

    convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

    il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

    richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

    convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

    sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

    Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

    regionali o, se...

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