DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2013, n. 142 - Regolamento concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (13G00186)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, concernente regolamento recante la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 155, 243-bis, 243-ter e 243-quater;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010, recante indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011, recante proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, che ha apportato modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 10-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali, che ha modificato l'art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 49-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la necessita' di adeguare le disposizioni di natura regolamentare che disciplinano la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali alle citate disposizioni normative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito: «testo unico», disciplina la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di seguito: «Commissione». 2. La Commissione esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla parte II del testo unico e dalle altre disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  1. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  2. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  3. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273 (Regolamento recante la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1999, n. 268. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2000, n. 232. - Si riporta il testo degli articoli 155, 243-bis, 243-ter e 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227: «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;

  4. parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma 7;

  5. proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 256, comma 12;

  6. parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;

  7. parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;

  8. proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 268;

  9. parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 8;

  10. approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono disciplinate con...

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