Strumenti di composizione della crisi reversibile d'impresa: impatti fiscali e legali

AutoreAlessandro Pellegatta
Pagine135-151
135
rivista di diritto privato Problemi delle professioni
1/2012
Strumenti di composizione della crisi reversibile
d’impresa: impatti scali e legali
di Alessandro Pellegatta
SOMMARIO: 1. Premessa (e anticipazione delle conclusioni). La casistica degli strumenti
di composizione della crisi reversibile d’impresa; l’eccesso di debito e i possibili scenari di
deleverage (cenni); scalità e crisi d’impresa. – 2. La circolare dell’Agenzia delle Entra-
te n.42/E del 3 agosto 2010; le partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti ban-
cari ex art.113 TUIR e la necessità d’interpello preventivo; la scarsa utilizzazione della
transazione scale prevista dall’art.182-ter l.fall. – 3. La rinuncia al credito (write o)
da parte della banca e l’insorgenza di sopravvenienze attive tassabili in capo al debitore
(borrower) nelle azioni di risanamento. – 4. La cessione del credito della banca con
pagamento dierito all’exit; necessità dei requisiti di “certezza” e “determinabilità” per
la deducibilità scale della perdita della banca cedente. – 5. La conversione del credito
bancario in strumenti nanziari partecipativi (SFP): aspetti legali e condizioni di de-
ducibilità della perdita per la banca; le disposizioni della Banca d’Italia per l’acquisi-
zione di partecipazioni per il recupero dei crediti. – 6. Art.37 bis del DPR 600/73 e
sentenza della Cassazione, Sezione Trib. Civile, 30 novembre 2011 n. 25537: l’abuso
del diritto. – 7. Conclusioni (ripensando a Luigi Einaudi).
“…Il protto è il prezzo che si deve pagare perché il pensiero
possa liberamente avanzare alla conquista della verità,
perché gli innovatori mettano alla prova le loro scoperte,
perché gli uomini intraprendenti possano continuamente rompere
la frontiera del noto, del già sperimentato, e muovere verso l’ignoto
ancora aperto all’avanzamento materiale e morale dell’umanità”
(Luigi Einaudi, “In lode del protto”)
1. Premessa (e anticipazione delle conclusioni). La casistica degli strumenti
di composizione della crisi reversibile d’impresa; l’eccesso di debito e i
possibili scenari di deleverage (cenni); scalità e crisi d’impresa
Come noto, con la pubblicazione dell’art. 48 del decreto-legge n.78/2010 sono
stati introdotti elementi di novità sostanziale sul fronte civilistico, poi confermati
con la legge di conversione (la numero 122 del 2010), tesi al potenziamento e all’u-
tilizzabilità dello strumento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti attualmente
136
Problemi delle professioni rivista di diritto privato
1/2012
disciplinato dall’art. 182-bis l.fall. Le novità legislative sono state indubbiamente
positive, e hanno colmato lacune evidenti (specie se si considera anche l’introduzio-
ne del nuovo art.217-bis l.fall.). Tuttavia è ancora prematuro aermare se e in che
misura sarà favorita una maggiore attrattività dell’art.182 bis l.fall., eventualmente a
scapito del “piano di risanamento asseverato”; è in ogni caso un dato di fatto che gli
accordi di ristrutturazione continuino a essere utilizzati solo in modo sporadico, e
siano numericamente inferiori ai piani di risanamento asseverati. Permangono, in-
fatti, alcune incognite sulla generale percorribilità dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti, prime fra tutte la tempistica della procedura e, soprattutto, la mancata
denizione di alcuni importanti aspetti di scalità.
Dall’accordo di ristrutturazione possono, infatti, emergere delle plusvalenze, sca-
turenti dalla cessione ai creditori di beni a un valore superiore a quello scale, oppu-
re delle sopravvenienze attive, per l’eetto della rinuncia parziale concordata dei
debiti da parte dei creditori aderenti all’accordo. Trattasi, ovviamente, di compo-
nenti economiche straordinarie assoggettabili alle imposte dirette, in quanto attual-
mente non trovano automatica applicazione le disposizioni di non imponibilità pre-
viste in materia concordataria dagli art.86, V, e 88 VII comma, del Tuir. Su questo
punto, appare lecito pensare che il legislatore abbia concepito le disposizioni
dell’art.48 del citato decreto-legge anche in previsione della citata assoggettabilità,
in luogo della più volte richiesta assimilazione dell’accordo di ristrutturazione alle
procedure concorsuali. Detto art.48 risulterebbe pertanto frutto di un compromes-
so: garantire il superamento della crisi d’impresa garantendo ex lege la citata prede-
ducibilità, nel presupposto che ciò si traduca anche in un maggior gettito scale per
l’Erario. Si arriva così a un assurdo in termini scali: concordato e accordo di ristrut-
turazione, pur muovendo dagli stessi presupposti (lo stato di crisi aziendale) e pur
prospettandosi le stesse nalità (il risanamento aziendale), continuano a essere rego-
lati da regimi tributari dierenti.
La mancata estensione delle agevolazioni tributarie del concordato agli accordi di
ristrutturazione del debito ex art.182-bis l.fall. rischia di limitare fortemente l’utiliz-
zo di questi ultimi, anche per la limitata deducibilità scale delle perdite del credi-
tore. Stando anche alla circolare delle Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2009
n.8/E, la disciplina degli accordi di ristrutturazione, non essendo ancora stata rece-
pita dal legislatore scale all’interno dell’art.101, comma 5, del TUIR, non consen-
tirebbe infatti al creditore la deducibilità immediata contenuta nel citato ultimo
articolo delle perdite su crediti generatesi a partire dalla data di omologa del Tribu-
nale. In breve, mentre la sussistenza degli elementi “certi” e “precisi” dell’inesigibili-
tà del credito non è necessaria quando l’insolvenza del debitore è acclarata da una
procedura concorsuale (concordato), va sempre vericata per gli accordi di ristrut-
turazione e, analogamente, anche per i piani di risanamento.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT