Testo del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2006, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 36), recante: ??Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalita' di espressione del voto ...
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei
deputati
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Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
´Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.ª.
((1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: ´nelª e' sostituita dalla seguente: ´sulª.
1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: ´Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stessoª.))
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La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati), come modificato
dalla presente legge:
´Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente,
sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le
disposizioni di cui all'art. 24.
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Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un
unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste
non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
liste di ciascuna coalizione sono...
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