DECRETO 16 settembre 2005, n. 236 - Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalita' di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -

DECRETO 16 settembre 2005, n.236 Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalita' di nomina

e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica

e musicale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Visto in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, della suddetta legge n. 508/1999 con il quale e' prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (C.N.A.M.) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalita' di nomina e di elezione dei relativi componenti; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Sentite le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato; Ritenuto di non doversi adeguare ai predetti pareri in relazione alle seguenti condizioni: a) adeguare il decreto al disegno di legge sul CUN, posto che trattandosi di un disegno di legge si ritiene di dover attendere l'entrata in vigore del presente decreto e successivamente procedere al coordinamento di quel testo con il presente; b) eliminare l'incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 3, posto che l'incompatibilita' tra la nomina a componente CNAM e gli incarichi sindacali e' stata prevista al fine di garantire l'imparzialita' dell'organo consultivo chiamato a svolgere un importante ruolo di consulenza in ordine agli aspetti squisitamente tecnici del settore; c) prevedere che candidati si presentino direttamente a livello nazionale, posto che la procedura prevista dal decreto, assicurando uno stretto collegamento tra i candidati e le istituzioni, mira a garantire l'individuazione di candidature particolarmente qualificate dal punto di vista tecnico; su tale scelta si e' espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, che nulla ha obiettato in ordine al meccanismo scelto di individuazione delle candidature; d) rivedere la Tabella A, in quanto quella proposta tiene gia' conto del regolamento che disciplina gli ordinamenti didattici delle istituzioni, gia' approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 maggio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2005 e del 30 maggio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta reso con nota n. 14.3.4/6/2005 del 4 agosto 2005;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono

  1. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; b) per istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A.), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2

    2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati

    a) la composizione del CNAM, prevedendo che

    1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del CNAM; d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

    3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da

    a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA; b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.

    1; e) un direttore amministrativo..

    - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) e' il seguente

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al...

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