La riforma per l'istituzione del giudice unico ed il processo penale: in particolare I vizi di composizione del tribunale ed I difetti di assegnazione degli affari alle sezioni distaccate

AutoreMaria Pia Bianchi
Pagine321-327

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@1. Quadro normativo e ragioni giustificative dell'intervento.

La legge n. 254/1997 aveva delegato al governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti ad introdurre il giudice unico di primo grado.

Il legislatore delegato ha dato attuazione a tale delega emanando il decreto n. 51 del 1998.

L'intervento normativo in esame, storicamente, trova le sue radici negli anni settanta, quando il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di relazione al Parlamento sullo stato della giustizia, si espresse in senso favorevole alla monocraticità del giudice e perciò all'eliminazione della duplicità tra pretura e tribunale 1.

Ragione giustificativa dell'intervento normativo è stata, nell'intenzione del legislatore, l'esigenza di migliorare la qualità complessiva del servizio-giustizia: razionalizzando l'impiego delle strutture materiali, dei magistrati, del personale amministrativo e cercando di ridurre i tempi della giustizia 2.

Uno stimolo all'unificazione dei giudici professionali di primo grado è scaturito, inoltre, dalla necessità di ovviare ai problemi di funzionalità degli uffici giudiziari di primo grado derivati dalle decisioni della Corte costituzionale dilatative dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità (art. 34, comma secondo c.p.p.) 3.

@2. Cenni sul significato e sui contenuti della riforma.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti indicati in rubrica, è opportuno precisare, per completezza di trattazione, che sebbene l'articolato esame sia diretto a strutturare l'istituto del giudice unico in modo tendenzialmente monocratico, ciò non deve indurre a ritenere che il significato della riforma sia quello di sancire la coincidenza tra il concetto di giudice unico e quello relativo alla monocraticità dell'organo giudicante.

L'istituto del giudice unico riguarda, infatti, l'articolazione degli uffici giudiziari e, pertanto, attiene alla tematica dell'organizzazione, il concetto di giudice monocratico riguarda, invece, la composizione dell'organo giudicante 4.

Quanto ai contenuti, è da dire che la riforma si caratterizza per essere multidisciplinare, dato che, oltre agli interventi sull'ordinamento giudiziario, nel senso della soppressione delle preture, il legislatore delegato ha anche apportato alcune modifiche al rito penale ed a quello civile, oltre che ai codici penali e civili. Il legislatore ha anche previsto consistenti modifiche in materia amministrativa, al fine di sgravare gli organi giudiziari di alcune competenze non attinenti all'esercizio della giurisdizione, trasferendole alle amministrazioni competenti, rendendo così meno traumatico l'impatto con la riforma.

@3. Il riparto delle attribuzioni penali tra tribunale in sede monocratica e tribunale in composizione collegiale.

Il nodo riguardante il riparto delle attribuzioni penali all'interno del tribunale tra collegio e giudice monocratico, è affrontato dal nuovo art. 33 bis c.p.p., introdotto dall'art. 169 dell'articolato normativo in esame.

La disciplina dettata dal legislatore delegato è chiaramente finalizzata a favorire, in sede di riparto delle attribuzioni tra giudice collegiale e monocratico, la cognizione di quest'ultimo.

Il legislatore ha, infatti, attribuito, in linea generale, al giudice monocratico la cognizione dei reati puniti con la pena della reclusione fino a venti anni.

Quanto al calcolo della pena, deve ritenersi che il legislatore abbia scelto il criterio di cui all'art. 157 c.p. e non quello previsto nell'art. 4 c.p.p. che costituisce la regola in materia di competenza, dato che ha indicato come punto di riferimento la pena massima prevista per il reato consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo previsto per le circostanze aggravanti.

La ragione di tale scelta risiede probabilmente nella ritenuta opportunità di non ampliare eccessivamente la competenza del giudice monocratico.

La legge-delega aveva espressamente indicato alcuni reati da attribuire alla cognizione del collegio ed invitato, poi, il legislatore delegato ad individuarne altri, nominatim, indicando, come criterio da utilizzate per la scelta, «le fattispecie criminose caratterizzate da particolare allarme sociale o da rilevanti difficoltà di accertamento» (art. 1, comma primo, lett. c, n. 7 della legge-delega).

È da dire che il legislatore delegato ha utilizzato, come parametri di selezione, in sede di individuazione degli altri reati da attribuire alla cognizione del collegio, non il solo indice del «particolare allarme sociale» e della cornice edittale della pena, quanto le caratteristiche del bene giuridico tutelato per il disvalore intrinseco del fatto di reato 5.

Così rispetto alle previsioni della legge-delega, in sede di attuazione, il legislatore ha aggiunto altri reati, tra i quali quelli di violenza sessuale, l'incesto, l'infanticidio, aborto su donna non consenziente, probabilmente a motivo della delicatezza di valutazione della relativa prova; il reato di cui all'art. 648 ter c.p. per assimilazione con quelli di usura e di riciclaggio, già previsti in via espressa; alcune fattispecie delittuose contro l'ordine pubblico e la pubblica incolumità, perché ritenute di particolare allarme sociale» (artt. 416, 416 ter, devastazione, saccheggio, disastro ferroviario...); il reato di cui all'art. 2637 c.c. (interesse privato dell'ammini-Page 322stratore giudiziario e del commissario governativo) e quello di cui all'art. 228 L. fall. (interesse privato del curatore fallimentare) per affinità con i delitti contro la P.A.; quello previsto nell'art. 2628 c.c. (aggiotaggio societario) per le difficoltà di accertamento che esso comporta e perché può generare allarme sociale; la fattispecie prevista nell'art. 2629 c.c. (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti delle società), per ritenuta affinità con quello di false comunicazioni sociali ed ancora, tra gli altri, alcuni reati in materia di armi previsti in leggi speciali.

Il legislatore delegante aveva, già, espressamente, stabilito la competenza del tribunale in composizione collegiale per i provvedimenti in sede di riesame e di appello delle misure cautelari, sia personali che reali, nonché per le decisioni sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali, e tale previsione è stata confermata dal legislatore del decreto n. 51/1998.

Per quanto riguarda il giudice dell'esecuzione, è da dire che, sebbene lo schema del decreto legislativo prescrivesse la composizione monocratica, tale previsione è «sembra distonica rispetto al sistema» 6; per questo motivo, è stata eliminata nella versione definitiva del decreto, per cui il legislatore ha previsto che giudice competente a conoscere dell'incidente di esecuzione è lo stesso che ha emesso il provvedimento.

Nell'ipotesi, poi, in cui si debbano eseguire più sentenze, il legislatore delegato, introducendo una deroga alla regola generale, per cui la competenza sarebbe dovuta spettare al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ha, invece, previsto che, se si tratta di sentenze emesse dal tribunale in sede collegiale e da quello in composizione monocratica, prevale la prima.

@4. Natura giuridica dei vizi di composizione.

Abbiamo appena visto che il legislatore ha ripartito le attribuzioni penali all'interno del tribunale tra collegio e giudice monocratico nel nuovo art. 33 bis c.p.p.

Uno dei profili di maggiore complessità dell'articolato normativo in esame, è quello relativo alla disciplina prevista nei casi di «inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale».

Tale ipotesi si verifica quando della cognizione di un reato di competenza del tribunale, viene investita un'articolazione del medesimo ufficio, la cui composizione è diversa da quella prescritta dal legislatore con riferimento al reato per il quale si procede.

Propedeutico allo svolgimento del tema relativo alla disciplina prevista nei casi di inosservanza di tali norme, è il principio, enunciato dal legislatore delegante della legge 16 luglio 1997 n. 254, il quale esclude che la violazione delle regole sulla ripartizione degli affari tra il tribunale in composizione collegiale e quello in sede monocratica sia «attinente alla capacità del giudice o al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante» (art. 1, lett. f).

Tale affermazione trova la sua giustificazione nel principio secondo il quale, sia il tribunale in composizione collegiale che quello in sede monocratica, costituiscono mere articolazioni interne dell'ufficio ed in quanto tali non incidono sulla competenza dell'organo 7.

Il legislatore delegante ha, in tal modo, ricondotto la composizione del tribunale all'assetto organizzativo della struttura giurisdizionale competente e quindi all'aspetto interno dei giudici-persona, componenti l'unitario ufficio, piuttosto che al profilo esterno dei giudici-ufficio e quindi alla competenza.

Ne deriva che i vizi di composizione, concretizzano forme di irregolarità di carattere interno, rispetto alle quali il legislatore, in linea teorica, può disporre rimedi che consentano di risolverli in tempi brevi.

La suddetta disciplina, ispirata all'assoluta esclusione del rilievo esterno della violazione delle regole sulla composizione del tribunale, appare, peraltro, contemperare le opposte esigenze in gioco e cioè quella che punta alla massima attuazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma primo, Cost.), con l'altra diretta a realizzare l'obiettivo del buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), sotto il profilo del contenimento dei tempi di durata del processo.

Sulla base della ricostruzione teorica dei vizi di composizione dell'organo giudicante, quale appena esposta, appare evidente la differenza con l'ipotesi di incompetenza per materia.

Quest'ultima, come noto, si verifica con riguardo a giudici competenti rispetto ad ambiti diversi di giurisdizione e ciò in relazione al...

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