Le complicazioni della semplificazione: il contributo unificato di iscrizione a ruolo (art. 9 Legge n. 488/1999) Nelle cause di locazione e di condominio, dalla immaginazione del legislatore alla realtà

AutoreNino Scripelliti
Pagine199-203

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  1. - Non basteranno certo le buone intenzioni a semplificare la vita quotidiana degli operatori della giustizia (avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari), immersi nella piccola giungla di adempimenti tributari e paratributari, nella quale se non altro per consuetudine, avevano imparato ad orientarsi. Ora, sarà operativo il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (tale è il titolo testuale dell'art. 9 L. 488/1999) a partire dal 1° luglio 2000 (art. 9 comma 11) salva proroga che potrà essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri della giustizia e delle finanze, in caso di oggettive esigenze organizzative degli uffici o di accertata difficoltà dei soggetti interessati ai diversi adempimenti (si sono quindi prudentemente previste oggettive difficoltà interpretative, tali da rendere non agevole l'applicazione della norma, e delle quali si tenterà nel seguito di questa nota di fornire un inventario, ancorché approssimativo e limitato alle controversie in materia di locazione e di condominio). È da sottolineare al riguardo, che l'art. 9 comma 6 predetta legge prevede che mediante decreto del Presidente della Repubblica siano dettate disposizioni attuative solo quanto alle modalità di versamento del contributo, mentre, a rigore, non sono previste norme regolamentari e di attuazione per quanto concerne, più propriamente, le modalità di applicazione. Non resta quindi che apprezzare le buone intenzioni della riforma, non senza osservare che l'urgenza e la conseguente improvvisazione, hanno impedito che la tentata modernizzazione toccasse l'anacronistico sviluppo normativo che disciplina la retribuzione degli ufficiali giudiziari, di cui agli artt. 122 e seguenti del D.P.R. n. 1229/1959, che in quanto connesso con la regolamentazione di un rapporto di pubblico impiego, è stato considerato intangibile da parte di provvedimenti autoritativi; onde si resta nel dubbio se anche in questo caso, l'alternativa al non fare deba essere il fare male (si vuole prescindere dalla ipotesi o meglio dal sospetto che qualcuno non mancherà di avanzare, che così si sia voluto aumentare i costi del servizio della giustizia civile, con finalità di deflazionare le richieste dei potenziali utenti).

  2. - Quindi, nonostante il titolo dell'art. 9 precitato, genericamente omnicomprensivo, il contributo unificato sostituisce, quanto ai procedimenti civili, il sistema contributivo in ultimo disciplinato funditus dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59, la quale ha regolamentato ex novo quanto ai servizi di cancelleria la «materia di spese processuali civili» (sic), evitando così, quanto meno, di risalire nella indagine ad un passato troppo lontano. La legge n. 59/1979 disciplinò (art. 1) l'applicazione della imposta di bollo sugli atti del giudice, del cancelliere e delle parti, i diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali nonché il diritto di chiamata di causa (pittoresco ed anacronistico balzello, ignoto al più e quindi pagato inconsapevolmente, ma tuttora pienamente in vigore per effetto dell'art. 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari di cui al D.P.R. n. 1229/1959). Il sistema ebbe tuttavia una prima relativa modernizzazione ad opera della legge 21 febbraio 1989, n. 99, la quale, con riferimento alle tabelle della legge n. 57/1984 (a sua volta sostitutiva della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900) istituì il pagamento dei vari tipi di contribuzione, mediante marche o versamento su conto corrente postale, rideterminando nuovamente gli importi dei diritti di cancelleria e dei diritti di copia. La semplificazione di cui all'art. 9 legge 488/1999 non ha, come già detto, toccato i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari fatta eccezione per il diritto di chiamata di causa, ma ha invece inciso profondamente sul complesso dei diritti di cancelleria e sulla imposta di bollo.

  3. - L'articolo 9 comma 3 predetto riproduce nella sostanza l'articolo 1 comma 1 legge 59/1979, attribuendo alla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei procedimenti esecutivi fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, l'onere dell'anticipazione del pagamento del contributo, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti da parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: ciò a pena di irricevibilità dell'atto.

  4. - Sono già possibili alcuni sommari rilievi, quali: la previsione quanto ai procedimenti esecutivi, di fasi processuali (assegnazione o vendita di beni pignorati) tipiche dei soli procedimenti espropriativi mobiliari o immobiliari e non dei procedimenti per rilascio; il richiamo, superfluo, alla ripetibilità del contributo a carico del soccombente, al pari di ogni altra spesa del procedimento; la sanzione della irricevibilità degli atti non accompagnati dalla anticipazione del contributo, peraltro risalente all'art. 38 comma 2 att. c.p.c.

    Quindi per effetto dell'assorbimento nel contributo unificato della imposta di bollo, la parte che per prima si costituisce e quindi di regola l'attore, solleva dall'onere fiscale di tale imposta ogni altra parte del procedimento: non soltanto il convenuto, ma anche eventuali chiamati in causa da parte di questo ovvero intervenuti, e ciò con riferimento sia alla domanda principale che alle eventuali domande riconvenzionali e per ogni fase processuale di quel grado di giudizio, e quindi anche per successive fasi per effetto di sentenza interlocutoria, ovvero di prosecuzione o riassunzione dopo l'avvenuta interruzione o cancellazione dal ruolo del procedimento.

    La novità dichiarata è che il sistema contributivo è ora imperniato non più sulla distinzione tra uffici giudiziari e tra tipi di procedimenti, di cognizione, di volontaria giurisdizione, di primo o di secondo grado e di cassazione e di esecuzione forzata, ma solo, con vaga concessione a principi di progressività impositiva e di imperante correttezza politica, sul valore della causa, nell'implicita e semplificistica presupposizione che la realtà giudiziaria smentisce quotidianamente, che siano i meno abbienti a proporre cause di modesto valore, e con l'intendimento di porre i costi generali del servizio a carico dei più abbienti, i quali promuoverebbero cause di maggior valore.

    Dunque, i confini che segnano i valori delle cause e che demarcano la competenza, ora, solo tra...

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