PROVVEDIMENTO 18 luglio 2013 - Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite ai clienti all'interno dei gruppi bancari e 'tracciabilita'' delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte. (Provvedimento n. 357). (13A06804)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") e, in particolare, l'art. 154, comma 1, lett. c) e h);

Visto il provvedimento n. 192 adottato dal Garante in data 12 maggio 2011, recante "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011 e sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1813953;

di seguito, provvedimento n. 192/2011);

Viste le richieste di chiarimento formulate dall'Associazione bancaria italiana (di seguito, ABI) in ordine ad alcuni aspetti regolati dal suddetto provvedimento;

Viste le note dell'11 dicembre 2012 e 29 aprile 2013, con le quali ABI ha chiesto a questa Autorita' un differimento del termine per l'implementazione delle misure prescritte con il provvedimento n. 192/2011;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Premesso Con il provvedimento n. 192/2011, l'Autorita', nel prescrivere ai titolari del trattamento di adottare misure necessarie per tracciare le operazioni bancarie effettuate dagli "incaricati del trattamento" sui dati bancari dei clienti (anche occasionali), ha rimesso agli stessi "titolari" la discrezionalita' nell'individuare le soluzioni organizzative piu' idonee per la relativa implementazione. Ciononostante, essendo stati sollevati dagli operatori di settore, attraverso ABI, dei dubbi interpretativi riguardo ad alcuni aspetti regolati dal suddetto provvedimento, questa Autorita' intende rendere alcuni chiarimenti al riguardo. 1.1. Ambito oggettivo di applicazione del provvedimento. Come noto, il tracciamento riguarda le operazioni bancarie sia di tipo dispositivo, sia di semplice visualizzazione effettuate utilizzando informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale del cliente. Quindi, nell'ambito di applicazione del provvedimento, rientrano, in primo luogo, le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento dell'attivita' bancaria in senso stretto, e cioe' "la raccolta di...

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