DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 188 - Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003; Vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attivita' delle societa' per azioni europee, di seguito denominata: ´SEª, di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: ´regolamentoª.

  2. A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.

    Avvertenza:

    Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto si intende per

    1. ´SEª, una societa' costituita conformemente al regolamento; b) ´societa' partecipantiª, le societa' partecipanti direttamente alla costituzione di una SE; c) ´affiliataª di una societa', un'impresa sulla quale la societa' esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata; d) ´affiliata o dipendenza interessataª, l'affiliata o la dipendenza di una societa' partecipante, che e' destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima; e) ´rappresentanti dei lavoratoriª, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione; f) ´organo di rappresentanzaª l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunita' e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE; g) ´delegazione speciale di negoziazioneª, la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle societa' partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE; h) ´coinvolgimento dei lavoratoriª, qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della societa'; i) ´informazioneª, l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE; l) ´consultazioneª, l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si puo' tener conto nel processo decisionale all'interno della SE; m) ´partecipazioneª l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante

    1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa', o 2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.

    Art. 3.

    Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione

  4. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita' e il numero di lavoratori delle societa' partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle societa' sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

  5. A tale fine e' istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa' partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati

    1. in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire

    1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che rappresenti ciascuna societa' partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri; 2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni societa' partecipante che e' iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entita' giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se

    il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtu' del numero 1); e la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati; 3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali societa' e' superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a societa' di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati; b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa' partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata; c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla...

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