DECRETO 11 luglio 2011 - Disposizioni sulla ridefinizione dell''orario complessivo annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici - a.s. 2011/2012. (Decreto n.59). (11A13717)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8, comma 4, lett. a);

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010 n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, le terze, quarte e quinte classi degli istituti...

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