DELIBERA 18 marzo 2013 - Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. Finanziamento di tre nuovi interventi. (Delibera n. 20/2013). (13A04840)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: il comma 151 che ha incluso - tra le finalita' cui deve essere improntato il Programma di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001 - anche quella di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 - come sostituito e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 - che reca, tra l'altro, precisazioni in ordine ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 5 luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 179/2006), recante «Organizzazione del Ministero delle infrastrutture» che, in particolare, all'art. 5, comma 5, dispone che i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, assumono la denominazione di provveditorati regionali ed...

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