DECRETO 30 giugno 2003 - Modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali; Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione; Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del consiglio, del 17 dicembre 1999; Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che fissa modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della commissione con la quale e' stato approvato il «Programma operativo nazionale» degli interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1; Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della commissione con la quale e' stato approvato il «Documento unico di programmazione» degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP); Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del PON Pesca, approvato dal comitato di sorveglianza in data 8 febbraio 2001; Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del DOCUP, approvato dal comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001; Considerato che il regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per ciascuno Stato membro sara' stabilito un livello di riferimento per la capacita' della propria flotta che consenta di raggiungere un equilibrio stabile e duraturo tra detta capacita' e le risorse; Considerato, inoltre, che il livello globale nazionale di partenza sara' stabilito in base ai «livelli obiettivo» figuranti nei POP

IV al 31 dicembre 2002 per cui sono aboliti i segmenti previsti dal decreto ministeriale 15 marzo 2002, e, che nel corso del periodo 2003/2004, gli Stati membri che concedono aiuti pubblici al rinnovo della flotta dovranno ridurre la propria capacita' globale almeno del 3% rispetto al livello di riferimento iniziale; Considerato, altresi', che spettera' agli Stati membri garantire che la capacita' di pesca della loro flotta non aumenti e che sia adattata in funzione delle risorse alieutiche disponibili e che gli aiuti al rinnovo delle navi da pesca saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo per unita' al di sotto di 400 GT; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo» e successive modifiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2 paragrafo 49 lettera a) circa l'ausilio delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445 sul «testo unico in materia di documentazione amministrativa»; Decreta

Art. 1.

Domande per le nuove costruzioni Modalita' di compilazione e termine di presentazione

1) La domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice ed in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La presentazione della domanda di contributo implica il rilascio del consenso al trattamento dei dati riportati nella stessa domanda nonche' nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 2) Le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali dipartimento delle politiche di mercato direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - pesc VI - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma o spedite al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande pervenute o spedite oltre il predetto termine saranno archiviate.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o autenticata, deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della stessa domanda.

Art. 2.

Soggetti beneficiari: proprietari delle imbarcazioni da ritirare iscritti nelle imprese di pesca (R.I.P.). Qualora i proprietari non siano iscritti al R.I.P., sara' presa in considerazione l'iscrizione degli armatori delle imbarcazioni stesse.

Requisiti oggettivi

1) In applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili, fino al 31 dicembre 2004, le richieste di finanziamento che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire

100% per pescherecci fino a 100 GT; 135% per pescherecci da 101 a 400 GT.

Nessun aiuto puo' essere concesso per la costruzione di imbarcazioni che superino i 400 GT.

I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che alla potenza del motore.

Non e' possibile finanziare progetti in cui il ritiro associato (GT e kW) risulti da una media tra le due diverse unita' di misura.

In ordine al cumulo degli aiuti pubblici si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del regolamto CE n. 2369/02 del consiglio del 20 dicembre 2002.

Qualora siano stati concessi contributi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda per l'ammodernamento o dieci anni per le nuove costruzioni, gli stessi saranno decurtati pro - rata temporis dall'eventuale contributo concesso ai sensi del presente decreto e comunque nel rispetto dei massimali previsti dalla tabella 1 dell'allegato IV del regolamento CE n. 2792/1999.

Sono riconosciute quali forme di ritiro esclusivamente

demolizione; dismissione di bandiera per vendita ai paesi extracomunitari, ad eccezione di quelli i cui pescherecci insistono sugli stessi stocks oggetto di attivita' di pesca da parte della flotta italiana (Croazia, Montenegro, Albania, e Tunisia); trasferimento al traffico; perdita per naufragio del natante purche' sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta per una nuova costruzione in corso di validita' ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera...

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