CIRCOLARE 20 febbraio 2012, n. 900 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell''anno 2012. (12A03165)

Al Ministero dell'Interno

-Dipartimento della Pubblica

Sicurezza - Roma

A tutti gli Uffici Territoriali del

Governo - Prefetture - Loro sedi

Alle Amministrazione Regionali - Loro sedi

Alla Amministrazione della Provincia

Autonoma di Bolzano - Bolzano

Alla Amministrazione della Provincia

Autonoma di Trento - Trento

Alle Amministrazioni Provinciali -

Loro sedi

Alle Amministrazioni Comunali - Loro sedi

All'ANAS - Direzione Generale Tecnica

- Ispett. 2 - Uff. 4' - Via

Monzambano, 10 - Roma

Ai Compartimenti Viabilita' ANAS -

Loro sedi

Ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche - Loro sedi

Alle Direzioni generali Territoriali

- Loro sedi

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva

Automobilistica) - Via Solferino, 32

- Roma

Alla F.M.I (Federazione

Motociclistica Italiana) - Viale

Tiziano, 70 - Roma

  1. Premesse

    L'art. 9, comma 1 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

    Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

    Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112:

    dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

    dalle Regioni per le strade regionali;

    dalle Province per le strade provinciali;

    dai Comuni per le strade comunali.

    Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioe' le Regioni, le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto svolta dalle Prefetture.

    Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

    delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

    delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano piu' Province e Comuni;

    delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano piu' Comuni;

    dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

    Per competizioni che interessano piu' Regioni o piu' Province e Comuni di Regioni diverse, l'autorizzazione puo' essere rilasciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione.

    In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

    La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui e' prevista la determinazione di una classifica.

    Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

    Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).

    Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2 del nuovo codice della strada, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3 del citato nuovo codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

    Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le...

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