Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2004.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture Alle amministrazioni regionali Alla amministrazione della provincia autonoma di Bolzano Alla amministrazione della provincia autonoma di Trento Alle amministrazioni provinciali Alle amministrazioni comunali All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2 Uff. 4 Ai compartimenti viabilita' ANAS Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche Alla C.S.A.I. Commissione sportiva automobilistica Alla F.M.I. - Federazione motociclistica italiana

  1. Premesse.

    1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con

    legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore dal 7 agosto 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in

  2. agosto 2002, n. 168), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

    In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza

    dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

    A tale proposito, gia' con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di piu' province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

    Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite era determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) era stato disposto a decorrere dal 1 gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualita' di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

    Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza

    delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461); delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni; delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni; dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

    Per competizioni che interessano piu' regioni o piu' province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione puo' essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

    In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

    1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.

    Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

    Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i...

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