CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. 844 Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1998

Al Ministero dell'interno -

Dipartimento della pubblica

sicurezza

Al Ministero dei trasporti -

Direzione generale M.C.T.C.

Alle prefetture

All'ANAS - Direzione generale

tecnica Ispettorato 2 - Ufficio 4

Ai compartimenti viabilita' - ANAS

Ai provveditorati regionali alle

opere pubbliche

Agli uffici viabilita' delle

province

Agli uffici viabilita' dei comuni

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva

automobilistica)

Alla F.I.M. (Federazione

motociclistica italiana)

L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le

competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche

possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non

comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra

due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi

vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non

hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete

procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto

6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico

18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che

per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed

aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori

promotori devono preliminarmente richiedere il nulla osta per la loro

effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la

formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel

corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli

organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali,

entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1997 si

formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme

indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria

competenza.

Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI,

espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che

ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei

lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si

creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche'

al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non

prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il

nullaosta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni

prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.

In tal caso la richiesta di nullaosta deve essere corredata dalla

seguente documentazione:

1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla

gara, le modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di

percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita' media

prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,

se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada

e la loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per

meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture

competenti al rilascio dell'autorizzazione;

2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano

previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere

evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

3) il regolamento di gara;

4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di

approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;

5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale

n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via

Nomentana, 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le

operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei

lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto

del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come

aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 27

dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1997).

Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la

circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nullaosta

alla/e prefettura/e competente/i.

Il prefetto puo' autorizzare, per comprovate necessita' lo

spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel

calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando

comunicazione della variazione al predetto Ispettorato.

Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni

prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono

avanzare richiesta alla prefettura.

Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata

la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di

assicurazione per la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 3

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la

responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i

danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita'

media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade

aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il nullaosta

dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle

strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nullaosta puo' anche

essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel

corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.

Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto

puo' rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della

competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnicosportive e

di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette

federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito

favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature

relative quando dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art.

9 il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel caso di gare

di velocita' e nel caso di gare di regolarita' per le tratte di

strada sulle quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50 km/h

od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.

E' stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la

corretta interpretazione del termine "velocita' media" nel caso delle

gare di regolarita' in cui in una unica sezione di gara sono comprese

tratte di regolarita' e prove speciali a velocita' libera su tratte

chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' dovuto che nei

casi in cui rientra nella discrezionalita' del prefetto, e' da

quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al

collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del

Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti,

unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli

organizzatori.

In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada, che

esegue il collaudo, puo' usufruire del patrimonio di conoscenza

tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere

al meglio il proprio compito.

Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni

citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del

collaudo e richiede al piu' vicino ufficio periferico di tali

amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze

e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al

conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei

lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le

eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale

verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono

tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno

successivo.

Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare

motoristiche che sono soggette a nullaosta del Ministero dei lavori

pubblici. Elemento essenziale e' il loro svolgersi su strade ed aree

pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della

strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si

svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse

strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo

codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti

provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di

formula Challenge, le gimcane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente puo' soprassedersi al nullaosta del Ministero dei

lavori pubblici per le manifestazioni di regolarita' amatoriali, per

i raduni e per le manifestazioni di abilita' di guida (slalom) svolte

su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati

per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con...

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