CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. 844 Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1998
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza
Al Ministero dei trasporti -
Direzione generale M.C.T.C.
Alle prefetture
All'ANAS - Direzione generale
tecnica Ispettorato 2 - Ufficio 4
Ai compartimenti viabilita' - ANAS
Ai provveditorati regionali alle
opere pubbliche
Agli uffici viabilita' delle
province
Agli uffici viabilita' dei comuni
Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva
automobilistica)
Alla F.I.M. (Federazione
motociclistica italiana)
L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche
possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non
comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che
per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed
aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori
promotori devono preliminarmente richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel
corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli
organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1997 si
formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme
indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria
competenza.
Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI,
espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che
ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei
lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche'
al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare.
Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il
nullaosta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni
prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.
In tal caso la richiesta di nullaosta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara, le modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di
percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e la loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano
previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere
evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
3) il regolamento di gara;
4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via
Nomentana, 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le
operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto
del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 27
dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1997).
Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nullaosta
alla/e prefettura/e competente/i.
Il prefetto puo' autorizzare, per comprovate necessita' lo
spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel
calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione al predetto Ispettorato.
Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono
avanzare richiesta alla prefettura.
Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata
la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la
responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita'
media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il nullaosta
dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle
strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nullaosta puo' anche
essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel
corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.
Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto
puo' rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della
competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnicosportive e
di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette
federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative quando dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art.
9 il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel caso di gare
di velocita' e nel caso di gare di regolarita' per le tratte di
strada sulle quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50 km/h
od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.
E' stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la
corretta interpretazione del termine "velocita' media" nel caso delle
gare di regolarita' in cui in una unica sezione di gara sono comprese
tratte di regolarita' e prove speciali a velocita' libera su tratte
chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' dovuto che nei
casi in cui rientra nella discrezionalita' del prefetto, e' da
quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al
collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del
Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada, che
esegue il collaudo, puo' usufruire del patrimonio di conoscenza
tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere
al meglio il proprio compito.
Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni
citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del
collaudo e richiede al piu' vicino ufficio periferico di tali
amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei
lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono
tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno
successivo.
Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare
motoristiche che sono soggette a nullaosta del Ministero dei lavori
pubblici. Elemento essenziale e' il loro svolgersi su strade ed aree
pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della
strada.
Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si
svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse
strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo
codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti
provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di
formula Challenge, le gimcane, le gare di minimoto e similari.
Analogamente puo' soprassedersi al nullaosta del Ministero dei
lavori pubblici per le manifestazioni di regolarita' amatoriali, per
i raduni e per le manifestazioni di abilita' di guida (slalom) svolte
su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati
per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con...
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