CIRCOLARE 17 luglio 2008, n. 7 - Decreto-legge n. 112 del 2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Come noto, con il decreto-legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.

Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti dalle amministrazioni per conoscere l'interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento.

Il decreto-legge, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, e' entrato in vigore il 25 giugno scorso. Quindi, l'appli-cazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.

In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonche', in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

  1. Le assenze per malattia.

    Il provvedimento legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia.

    La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalita' per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).

    Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che «nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento economico accessorio», con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti piu' favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita).

    In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilita', della retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilita', la retribuzione individuale di anzianita' ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.

    Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001: «Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi»).

    La disciplina...

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