La competenza per territorio in tema di misure di prevenzione nel nuovo codice antimafia

AutoreGrillo Piero
Pagine463-465
463
Rivista penale 5/2012
Dottrina
LA COMPETENZA PER
TERRITORIO IN TEMA DI
MISURE DI PREVENZIONE NEL
di Piero Grillo
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Attualità della pericolosità. 3. Abolizione
della c.d. “pericolosità qualif‌icata”. 4. Competenza. 5. Con-
cetto di dimora. 6. Verif‌icando alcune applicazioni pratiche.
1. Premessa
La legislazione che si occupa delle misure di preven-
zione si è via via stratif‌icata nel nostro ordinamento,
perseguendo i fenomeni criminali che più inquietavano
l’Autorità di Polizia del momento. E come spesso accade
la legislazione si è affastellata, costringendo l’interprete a
districarsi fra diversi testi di legge.
Si è, così, posta la necessità di mettere un pò di ordine
con la formazione di un Testo Unico.
Si trattava di una aspirazione degli addetti ai lavori se-
gnalata da tempo e sulla quale diverse volte aveva cercato
di cimentarsi, senza riuscirvi, il Legislatore.
Da questa necessità è scaturita la legge delega 13
agosto 2010 n. 136 il cui principale f‌ine indicato nel suo
articolo uno, in tema di misure di prevenzione, era il
seguente: «3. Nell’esercizio della delega di cui al comma
1, previa ricognizione della normativa vigente in materia
di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a
coordinare e armonizzare in modo organico la medesima
normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e conf‌iscati alla
criminalità organizzata, aggiornandola e modif‌icandola
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (…)».
La legge conteneva, inoltre, delle specif‌iche direttive
per la modif‌ica di alcuni istituti.
Uno dei più importanti interventi effettuati è stato il
riepilogo di tutte le fattispecie di pericolosità, con la indi-
viduazione dei seguenti soggetti destinatari.
Si indicano qui di seguito quelle più frequentemente
contestate: «A norma dell’art. 4 le misure di prevenzione
personali si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui
all’articolo 416 bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’ar-
ticolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale
ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all’articolo 1;
ossia
1) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi
di fatto, abitualmente dediti a traff‌ici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita deb-
ba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba rite-
nersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
l’integrità f‌isica o morale dei minorenni, la sanità, la sicu-
rezza o la tranquillità pubblica.».
2. Attualità della pericolosità
Deve solo chiarirsi, perché è importante per la succes-
siva trattazione, che per sottoporre una persona alla sor-
veglianza speciale di p.s. la sua pericolosità deve essere
attuale.
Non avrebbe senso sottoporre a controlli una persona
non più pericolosa.
3. Abolizione della c.d. “pericolosità qualif‌icata”
La unif‌icazione in un unico contenitore della platea
delle persone pericolose e la sostanziale estensione del
regime più rigoroso, hanno portato, a mio modo di vede-
re, ad una ulteriore criptica riforma: la abolizione della
c.d. pericolosità qualif‌icata, ai sensi della legge n. 575 del
1965, da sempre ritenuta più grave dagli interpreti e fonte
di un più aff‌littivo sistema sanzionatorio.
Nel nuovo regime tutti i soggetti indicati nell’art. 4
del Codice antimaf‌ia (eccezion fatta per la pericolosità
riguardante le manifestazioni sportive), ove assoggettati
a misura di prevenzione, subiranno il medesimo tratta-
mento in termini di prescrizioni, patrimoniale, ed effetti
ulteriori, ivi compresi la decadenza dalle autorizzazioni e
gli obblighi di comunicazione delle variazioni della consi-
stenza patrimoniale.

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