Competenza in materia di certificatori di firma elettronica.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante: ´Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stancaª; Visti l'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; Visti in particolare gli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; Visto l'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, che prevede che fino alla completa operativita' dell'elenco di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuino gli adempimenti previsti presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), gia' Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante ´Regole tecniche per la formazione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informaticiª; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, ai sensi del quale per ´Dipartimentoª deve intendersi ´... ,

il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;ª; Considerato che il CNIPA opera per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, possiede le necessarie professionalita' tecniche ed e' in grado di garantire altresi' una continuita' nell'attivita' di accreditamento e tenuta dell'albo dei certificatori, gia' svolta dall'AIPA; Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel CNIPA l'´organismoª, previsto dal citato art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...

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