Quale giudice é competente per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale?

AutoreStefano Fratucello
CaricaDottore di ricerca in procedura penale - Universitá di Ferrara
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@1. Premessa

- La legge 21 febbraio 2006 n. 102, in vigore dal 1º aprile 2006, si propone all'interprete come l'ennesimo coacervo normativo della scorsa legislatura, sorretto da buone intenzioni, ma scoordinato rispetto al tessuto su cui deve innestarsi.

La legge, sotto il generico titolo «disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali», va ad incidere, al tempo stesso, sul codice di procedura penale, sul codice penale, sul codice di procedura civile e sul codice della strada.

Il tutto in sei articoli, senza una norma che disciplini il regime transitorio.

Tra i tanti problemi interpretativi che ha messo in luce lo scarno articolato, ci preme tentare di risolvere quello posto dall'art. 2 comma 2 che ha modificato il terzo comma dell'art. 590 c.p., con la previsione della pena detentiva alternativa a quella pecuniaria per i reati di lesioni colpose gravi o gravissime, «commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale».

Per l'appunto, il legislatore è andato a ritoccare una norma, l'art. 590 comma 3 c.p., nella parte relativa all'apparato sanzionatorio già abrogato dall'art. 52 del D.L.vo 274/2000.

Si pone, dunque, all'interprete il rebus legato alla modifica del trattamento sanzionatorio che potrebbe aver inciso sulla competenza del giudice di pace, nonché la questione legata alla disciplina transitoria.

Dobbiamo a questo proposito ricordare che, per il reato in questione, l'art. 4 lett. a) del D.L.vo n. 274/2000 aveva attribuito la competenza ratione materiae al giudice di pace.

Più in generale, l'attribuzione della competenza al giudice di pace in materia penale veniva collegata anche all'introduzione di una nuova tipologia sanzionatoria, del tutto peculiare; una tipologia dalla quale era espunta la pena detentiva 1.

L'art. 16 della legge delega n. 468/1999 prevedeva infatti che l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace fosse modificato con la previsione, in luogo delle vigenti pene detentive, della sola pena pecuniaria ovvero, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali, in particolare, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività e l'obbligo di permanenza in casa, la cui misura o il cui tempo dovevano essere determinati indipendentemente dalla commisurazione con le pene edittali vigenti.

Nell'art. 52 del D.L.vo 274/2000 si erano recepite queste indicazioni con la sostituzione della pena detentiva, senza peraltro eliminare il riferimento al codice penale per evitare pericolose ricadute sistematiche 2.

La Relazione Governativa al D.L.vo 274/2000 (parte IV, punto 10.1) spiega con chiarezza le ragioni di questa scelta: il legislatore delegante ha voluto giungere ad una ridefinizione della comminatoria edittale delle pene piuttosto che prevedere sanzioni sostitutive obbligatorie applicabili dal giudice di pace.

In virtù della sostituzione dell'originario sistema sanzionatorio, dunque, la pena detentiva cessava di esistere per i reati di competenza del giudice di pace, fatta salva, nel regime transitorio, l'applicazione dell'art. 2 comma 3 c.p. per quanto concerne il trattamento sanzionatorio più favorevole da comminare 3.

Essendo stata ripristinata oggi, dall'art. 2 comma 2 della legge 21 febbraio 2006 n. 102, la pena detentiva per le ipotesi di reato previste dall'art. 590 comma 3 c.p., qualora siano poste in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, si pone il problema degli effetti dello ius superveniens in tema di competenza.

È fuori dubbio che la modifica del trattamento sanzionatorio di un reato possa incidere sulla disciplina della competenza, quale «effetto processuale riflesso» 4.

Così è stato, in particolare, per la disciplina del reato di usura, cui si riferiscono gran parte delle sentenze che si sono occupate di questo tema 5.

In verità, però, il caso in esame è ancora più articolato, perché la modifica della competenza sarebbe - per così dire - un «effetto processuale riflesso di secondo grado».

Nel caso in esame, infatti, la legge 102/2006 ha sì operato un innalzamento della pena, ma con riferimento a quella originaria prevista dall'art. 590 comma 3 c.p., senza tener conto in modo espresso dell'art. 52 del D.L.vo 274/2000 che quella pena aveva già modificato; a ciò si aggiunga che l'attribuzione della competenza al giudice di pace derivava dalla previsione apposita contenuta nell'art. 4 lett. a) del D.L.vo citato.

@2. L'abrogazione tacita dell'art. 4 lett.

@@a) D.L.vo 274/2000

- La competenza in materia di lesioniPage 1134 personali colpose aggravate, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 590 c.p., sembra spettare oggi al tribunale in composizione monocratica, quale effetto processuale riflesso della modifica della norma penale sostanziale che ha implicitamente abrogato le norme processuali incompatibili.

La soluzione pare possa trovare fondamento nell'art. 15 delle preleggi, che prevede la possibilità dell'abrogazione tacita di una norma per incompatibilità logica con quella successivamente emanata nel tempo.

Non è una novità, per il legislatore, l'aver scelto la via dell'abrogazione tacita.

Già nel 1989, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si creò un palese attrito con plurime norme speciali (su tutte quelle del codice penale militare di pace); attrito non risolto dalle pur dettagliate norme transitorie.

Tra le disposizioni antecedenti, è stato ritenuto implicitamente abrogato l'art. 264 c.p.m.p. per contrasto con l'art. 13 c.p.p. 6, che ora disciplina la connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e del giudice speciale.

Più di recente, la giurisprudenza 7 è tornata a pronunciarsi sullo specifico tema, ritenendo che, a seguito della modifica degli artt. 186 e 187 del codice della strada da parte del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 conv. in L. 1 agosto 2003 n. 214, fosse stato implicitamente abrogato l'art. 4 comma 1 lett. q) del D.L.vo 274/2000 nella parte in cui prevedeva la competenza del giudice di pace a conoscere del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Anche in questo caso, il legislatore aveva modificato inasprendolo il trattamento sanzionatorio previsto negli artt. 186 e 187 del codice della strada, ma si era limitato ad attribuire la cognizione al tribunale solo per il primo reato in modo espresso.

Un'evidente discrasia di fronte ad ipotesi di reato accomunate dal voler porre tutela allo stesso bene giuridico e dallo stesso trattamento sanzionatorio.

Per il reato di lesioni gravi o gravissime, l'incompatibilità logica delle nuove disposizioni appare ancora più evidente rispetto alla materia regolata dal D.L.vo 274.

La modifica al trattamento sanzionatorio sarebbe da considerarsi inutile se la...

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