Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attivita' del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.

447, che istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle regioni; Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attivita' per la definizione del ruolo e la qualificazione dei predetti soggetti; Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina lo svolgimento della funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista l'intesa espressa nella seduta del 31 luglio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Consultate le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; Ritenuto necessario di prevedere modalita' omogenee e coordinate di applicazione della disciplina sul tecnico competente in acustica di cui alla legge n. 447 del 1995; Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. I soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attivita' di tecnico competente in acustica, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza che rilascia il relativo attestato di riconoscimento.

2. La domanda e' redatta secondo le modalita' indicate dalla regione.

Art. 2.

Esame delle domande

1. L'esame delle domande consiste: a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) nell'accertamento che l'attivita' professionale in materia di acustica ambientale e' stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e' compreso quello di maturita' scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura.

3. La non occasionalita' dell'attivita' svolta e' valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle...

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