I sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia

AutoreMarco Fratini
Pagine321-325
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Capitolo Secondo
I sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia
SOMMARIO: 1. I sistemi di garanzia. - 2. I sistemi di compensazione e liquidazione. - 3. Il principio
della “libertà di scelta” del servizio di post-trading. - Bibliografia.
1. I sistemi di garanzia
L’efficienza, l’affidabilità e la competitività dei mercati regolamentati si
esprimono e si valutano non solo in base all’adeguatezza dei lori sistemi di nego-
ziazione e di trasparenza, ma anche in base all’esistenza di strumenti che possano
assicurare l’esecuzione dei contratti. Nell’ambito di tali strumenti si collocano i si-
stemi di garanzia disciplinati dall’art. 68 del TUF, che assolvono la funzione, per
l’appunto, di “garantire” il soddisfacimento delle aspettative, da parte dei loro con-
traenti, di una regolare esecuzione dei contratti. In altri termini, tali sistemi garanti-
scono quel che il legislatore ha qualificato come «il buon fine delle operazioni» e la
«liquidazione delle operazioni» stesse.
L’impianto originario del Testo unico della finanza contemplava due sistemi di
garanzia, diversamente operanti a seconda che fossero riferiti a contratti aventi ad
oggetto «strumenti finanziari non derivati» (artt. 68 e 69 del TUF) oppure a con-
tratti aventi ad oggetto «strumenti finanziari derivati» (art. 70 del TUF). La distin-
zione tra i due sistemi, allo stato attuale, non si basa più sulla natura dei contratti
“garantiti”, ma sulle sole modalità di prestazione della garanzia, a seconda cioè che
si applichi (ex art. 70 del TUF) o meno (ex art. 68 del TUF) il meccanismo di ga-
ranzia fondato sull’istituto della controparte centrale.
Il sistema di garanzia contemplato dall’art. 68 del TUF è destinato ad operare
con riferimento ai contratti da eseguire su base bilaterale. Esso garantisce dal c.d.
rischio di (inadempimento della propria) controparte e, perciò, fino al momento in
cui il contratto deve essere eseguito. In caso di insolvenza di una parte aderente al
sistema di garanzia, la controparte è garantita dall’intervento del sistema stesso,
che corrisponde l’importo del relativo credito.
L’art. 68 attribuisce alla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, il potere di di-
sciplinare l’istituzione ed il funzionamento dei sistemi di garanzia in esame.
Tali sistemi sono organizzati in forma di fondo di garanzia1. Essi sono basati
su un principio mutualistico, in quanto sono destinati ad essere alimentati da ver-
samenti da parte dei «partecipanti» al fondo stesso e sono volti a garantire «il buon
fine», cioè la corretta esecuzione, dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanzia-
ri non derivati conclusi nei mercati regolamentati2.
1 La Cassa di compensazione e garanzia s.p.a. è la società che, ad oggi, gestisce la gran parte dei
servizi e dei sistemi di garanzia regolati dall’art. 68 del TUF.
2 Dal punto di vista economico, il fenomeno presenta evidenti analogie con le società di mutua
assicurazione (art. 2546 ss. c.c.) per la coincidenza (qui ancor più stretta) tra le figure del partecipante
(socio) e quella dell’”assicurato”. In tale contesto, ogni componente della compagine partecipa alla
sorte degli altri partecipanti/negoziatori in una sorta di “alea collettiva”, alla quale si fa fronte, come
nelle c.d. “mutue a conferimento”, con la formazione del fondo comune costituito dai “versamenti”
degli stessi “assicurati” (Mezzacapo).

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