DECRETO 2 luglio 2009, n. 110 - Regolamento di cui all''articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l''esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale. (09G0118)


CAPO I


Definizioni

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009 e recepite le osservazioni formulate nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente l'articolo 3, comma 2, nella considerazione che la norma non pregiudica la competenza tecnica degli esaminatori, in quanto tende a garantire, in fase di iniziale applicazione, la possibilita' di comporre la commissione esaminatrice anche in mancanza di professionisti iscritti da almeno otto anni nella sezione B dell'albo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4760 del 22 giugno 2009);

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

    2. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

    3. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

    4. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

      Nota all'art. 1:

      N O T E

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

      Note alle premesse:

      - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto

      1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

      Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

      Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

      a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

      b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

      c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

      d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

      e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

      Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

      3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

      4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

      Gazzetta Ufficiale.

      4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei

      Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

      a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

      b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

      c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

      d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

      e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

      4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1

      del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

      .

      - Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.

      206, reca: (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

      - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

      Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

      a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

      b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

      c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

      2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle...

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