DECRETO 29 luglio 2010, n. 268 - Regolamento ai sensi dell''articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell''esercizio delle attivita'' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medi...

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Considerate le competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 al Ministero della salute;

Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilita' che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attivita' professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;

Visto, altresi', l'articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorita' competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente;

Considerata, secondo quanto previsto all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del 2007, n. 206, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale non regolamentare la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto medesimo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, - serie generale - concernente la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, fermo restando l'attribuzione all'autorita' competente di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo della scelta dell'eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;

Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, le procedure relative all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Sentite le Federazioni degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie dei medici chirurghi, medici specialisti, medici veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400;

Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 dicembre 2009;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;

Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica il nulla osta all'ulteriore corso;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

    2. «richiedente» il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato membro di origine attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione;

    3. «Conferenza dei servizi» la Conferenza dei servizi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali.

    4. «Ministero» il Ministero della salute.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee), pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006, n...

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