DELIBERAZIONE 20 giugno 2012 - Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell''anno 2011. (Deliberazione n. 10/2012). (12A07112)

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per nome di terzi

Riunitosi nella seduta del 20 giugno 2012;

Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n .40;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del D.L. 28 Dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 40/99, che assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma di Euro 46.481.121,00;

Visto il decreto legge 22 Giugno 2000, n. 167 convertito con modifiche nella Legge 10 Agosto 2000, n. 229, che modificando l'articolo 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha elevato la predetta somma di Euro 46.481.121,00 portandola a Euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 16, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale, a decorrere dall'anno 2003, la somma di euro 67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00;

Vista la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. DM 0000202 del 23 maggio 2011, registrata dalla Corte dei Conti in data 11luglio 2011 reg. 11 fogl. 330, con la quale, in riferimento alla somma stanziata sul capitolo 1330 di € 10.255.409,00 ed a quelle ulteriori iscritte nell'anno per le iniziative di cui alla Legge 40/1999 sono stati indicati, tra l'altro, i criteri per le riduzioni dei pedaggi 2011;

Vista la delibera adottata dal Comitato Centrale per l'Albo n 9/2012 , con la quale in attuazione della citata Direttiva sono state destinate provvisoriamente le risorse disponibili per l'anno 2011 pari ad Euro 60.640.817,57;

Considerato che, ai sensi della predetta Direttiva il 90% di tale importo, provvisoriamente determinato in Euro € 54.576.735,81, puo' essere destinato alla riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2011;

Considerato che dalla predetta somma di Euro 54.576.735,81, andra' detratto l'importo che il Comitato Centrale dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in Euro 115.000,00;

Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che puo' indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di Euro 54.261.735,81, salve ulteriori somme che dovessero residuare dall'ammontare come sopra preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera fermo restando quanto previsto dalla citata Direttiva n. 0000202 del 23 maggio 2011;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato Centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2011;

Visto il capitolo di spesa 1330 "Somma assegnata al Comitato Centrale per I'Albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore nonche' interventi per la sicurezza della circolazione";

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.

1.I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al punto 6 della delibera. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3.Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste: a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso dell'anno 2011, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai consorzi ed dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell' oggetto l'attivita' di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2010 ovvero durante il 2011. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1 Gennaio 2011, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione. c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea che, alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso dell'anno 2011 risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. d) dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 Dicembre 2010,ovvero nel corso dell'anno 2011 risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1 Gennaio 2011, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri: a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto: • 1 per i veicoli Euro 2; • 1,5 per i veicoli Euro 3; • 1,75 per i veicoli Euro 4 e Euro 5; b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

================================|================================== Fatturato globale annuo in euro | percentuale di riduzione ================================|================================== - da 100.000 a 300.000 euro 4,33% ------------------------------------------------------------------- - da 300.001 a 800.000 euro 6,50% ------------------------------------------------------------------- - da 800.001 a 1.500.000 euro 8,67% ------------------------------------------------------------------- - da 1.500.001 a 3.500.000 euro 10,83% ------------------------------------------------------------------- - oltre 3.500.000 euro 13% ===================================================================

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1 Gennaio 2011, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili ( risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT