DELIBERAZIONE 16 giugno 2011 - Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell''anno 2010. (Deliberazione n. 11/2011). (11A08541)

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Riunitosi nella seduta del 16 giugno 2011;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del D.L. 28 Dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge n. 40/99, che assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma di Euro 46.481.121,00;

Visti il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 convertito con modifiche nella Legge 10 Agosto 2000, n. 229, che modificando l'art. 45, comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha elevato la predetta somma di Euro 46.481.121,00 portandola a Euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 16, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale, a decorrere dall'anno 2003, la somma di euro 67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. D.M. 0000730 del 05 ottobre 2010, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 novembre 2010 reg. 9 fogl. 391, con la quale, in riferimento alla somma stanziata sul capitolo 1330 e utilizzabile per € 60.640.817,57 per le iniziative dell'anno 2010 di cui alla Legge n. 40/1999;

Vista la delibera adottata dal Comitato Centrale per l'Albo n. 10/2011, con la quale sono state destinate le risorse disponibili per l'anno 2010 in Euro 60.640.817,57;

Considerato che, ai sensi della predetta Direttiva, possono essere destinati fondi per il 90 % di tale importo, provvisoriamente determinato in Euro € 54.576.735,81, ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2010;

Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu' ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato che con la predetta Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, si e' ravvisata l'opportunita', stante il perdurare degli effetti della crisi economica, di non modificare per l'anno 2010 i criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

Considerato che dalla predetta somma di Euro 54.576.735,81, andra' detratto l'importo che il Comitato Centrale dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in Euro 114.500,00;

Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che puo' indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di Euro 54.262.235,81, salve ulteriori somme che dovessero residuare dall'ammontare come sopra preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera fermo restando quanto previsto dalla citata Direttiva n. 00000730 del 5 ottobre 2010;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato Centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioni obbligatorie su percorsi autostradali;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2010;

Visto il capitolo di spesa 1330 «Somma assegnata al Comitato Centrale per I'Albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore nonche' interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.

I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di...

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