COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

In data 10 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto sanita':

Per l'A.Ra.N. nella persona del presidente:

avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

e le seguenti:

=====================================================================

Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali =====================================================================

CGIL FP (firmato) | CGIL (firmato)

CISL FPS (firmato) | CISL (firmato)

UIL FPL (firmato) | UIL (firmato)

FIALS (firmato) | CONFSAL (firmato)

FSI (firmato) | USAE (firmato)

NURSING UP (firmato) |

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanita' relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.

PARTE PRIMA

NORMATIVA

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato l'11 giugno 2007.

  2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.

  3. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati come «decreto legislativo n. 165 del 2001».

  4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 11 giugno 2007 e' riportato nel testo del presente contratto come «aziende ed enti».

    Titolo I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  5. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

  6. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita' di carattere generale.

  7. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

  8. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresi', fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  9. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  10. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001. Gli importi dell'indennita' di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

  11. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.

  12. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL 19 aprile 2004 che e', pertanto, disapplicato.

    Titolo II
    RAPPORTO DI LAVORO
    Capo I
    Politiche di sviluppo e gestione del personale

    Art. 3.

    Criteri per la progressione economica orizzontale

  13. Ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 35 del CCNL 7 aprile 1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

  14. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

    Titolo II
    RAPPORTO DI LAVORO
    Capo I
    Politiche di sviluppo e gestione del personale

    Art. 4.

    Coordinamento

  15. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonche' dall'Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico, e' necessario il possesso del master di...

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